La domanda
Un contribuente, persona fisica ha ricevuto una cartella di pagamento per omesso versamento Irpef relativo all’annualità 2016. La cartella è stata ricevuta il 16 ottobre 2023 e scaturisce da un controllo ex articolo 36 bis del Dpr 600/72 la cui comunicazione risulta essere stata consegnata il 25 ottobre 2018 . Il contribuente sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione dell’agenzia delle Entrate. Qualora l’agenzia delle Entrate non sia in grado di dimostrare l’avvenuta notifica, è possibile richiedere in autotutela l’annullamento della cartella per decorso del termine ? La compiuta giacenza presso la Casa Comunale è considerata come avvenuta notifica dell'atto?
P. A. - Viterbo
La riposta al primo quesito è negativa. In via preliminare, si precisa che solo la notifica della cartella di pagamento è soggetta a termini decadenziali. In particolare, la cartella derivante da liquidazione automatica della dichiarazione, emessa ai sensi dell’articolo 36 bis del Dpr 600/73 (imposte sui redditi) o dell’articolo 54 bis del Dpr 633/72 (Iva) deve essere notificata entro i termini decadenziali fissati dall’articolo 25, comma 1, lettera a) del Dpr 602/73, quindi entro il 31 dicembre ...



