Diritto

Liquidazione controllata limitata ai beni acquisiti entro tre anni dall’apertura

L’orientamento delle corti dopo la soppressionedel vincolo dei quattro anni

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di Francesca Picierno

Nella procedura di liquidazione controllata prevista nell’ambito del sovraindebitamento possono rientrare solo i beni acquisiti dal debitore nei tre anni successivi all’apertura dell’iter.

È quanto emerge dalle prime pronunce di merito emesse dal Tribunale di Verona (sentenza del 20 settembre 2022) e dal Tribunale di Bologna (sentenza del 29 novembre 2022) sul limite temporale relativo all’apprensione dei beni del debitore soprattutto per quel che riguarda le quote di reddito derivanti da stipendio o pensione.

La questione nasce dalle modifiche apportate dal Codice della crisi alla disciplina del sovraindebitamento prevista dalla legge 3/2012 e ora inserita all’interno del Codice stesso.

La prima novità consiste nel fatto che il Codice non contiene più il limite dei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione fissato dall’articolo 14-undecies della legge 3/2012 per l’acquisizione alla massa attiva dei beni del debitore. Il Codice ha inoltre previsto che l’esdebitazione (cioé la cancellazione dei pagherò) possa scattare anche prima della chiusura della procedura di liquidazione (che dipende dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni), purché siano trascorsi tre anni dal suo avvio. Nel sovraindebitamento, l’esdebitazione è, inoltre, dichiarabile d’ufficio (articolo 282 del Codice).

In questo nuovo quadro normativo, i tribunali di Verona e Bologna hanno cercato di stabilire il tempo massimo in cui i beni del debitore (e, in particolare le quote di reddito) possono essere appresi alla massa attiva.

Per farlo, i giudici richiamano la direttiva Insolvency che consente la prosecuzione della procedura liquidatoria anche dopo l’esdebitazione ma solo per i beni già acquisiti all’attivo: la dichiarazione di esdebitazione blocca cioé l’acquisizione di nuovi beni liquidabili, come le quote di reddito non ancora maturate.

Secondo entrambi i tribunali, quindi, considerato che il Codice permette al debitore di ottenere l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura anche il termine per l’apprensione di beni futuri (e delle quote di reddito) va fissato in tre anni sempre a partire dall’avvio dell’iter.

La procedura di liquidazione controllata può perciò proseguire per il tempo necessario alla liquidazione dei beni, ma nella massa attiva possono entrare solo quelli esistenti al momento dell’apertura della procedura e acquisiti nei tre anni successivi.

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