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Liquidazione al socio in caso di recesso nel 2019 con l’imposta del 26%

Recesso del socio

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di Gianluca Dan

La domanda

Nel luglio 2019, il socio di una Srl con partecipazione qualificata recede dalla società, che riduce capitale e riserve, e riceve un valore di liquidazione di 200mila euro. Per la tassazione di tale reddito si chiede se sia applicabile il regime transitorio previsto per le distribuzioni di utili di partecipazioni qualificate (imponibile 49,72% o 58,14% a seconda dell’anno di maturazione degli utili), ovvero le modifiche di cui alla legge 205/2017, secondo cui il reddito conseguito dal 1° gennaio 2018 da persone fisiche non imprenditori (a prescindere dal tipo di partecipazione) sconta una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%, e, in questo caso, la società erogante ha l’obbligo di effettuare la ritenuta in qualità di sostituto di imposta. Si fa presente che, per la prima soluzione, la direzione regionale delle Entrate della Lombardia (interpello protocollo 904-1168/2019) ha dichiarato che la disciplina transitoria si può applicare solo in presenza di una delibera assembleare di distribuzione di utili e non alla liquidazione in caso di recesso.
A.S. - Bolzano

La differenza tra la somma versata al socio a seguito del recesso e il costo fiscalmente riconosciuto rappresenta un reddito di capitale che, a norma dell’articolo 47 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, viene assimilato ai dividendi. Il comma 7 dell’articolo 47 del Tuir dispone che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale delle società ed enti, costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Da tale ricostruzione, la dottrina si era orientata per ritenere applicabile il regime transitorio (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022) che consente di far concorrere al reddito imponibile in misura limitata (40%, 49,72% o 58,14% a seconda dell’anno di formazione degli utili) anche alle somme percepite a seguito del recesso tipico di un socio qualificato.
Di converso, la risposta della regionale delle Entrate della Lombardia (interpello protocollo 904-1168/2019) ha invece evidenziato che alle somme percepite nel regime transitorio non si applica la deroga, ma la nuova disciplina con imposizione sostitutiva del 26% in quanto non si è in presenza di una delibera assembleare di distribuzione di utili.

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