Liquidazione al socio in caso di recesso nel 2019 con l’imposta del 26%
Recesso del socio
La differenza tra la somma versata al socio a seguito del recesso e il costo fiscalmente riconosciuto rappresenta un reddito di capitale che, a norma dell’articolo 47 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, viene assimilato ai dividendi. Il comma 7 dell’articolo 47 del Tuir dispone che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale delle società ed enti, costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Da tale ricostruzione, la dottrina si era orientata per ritenere applicabile il regime transitorio (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022) che consente di far concorrere al reddito imponibile in misura limitata (40%, 49,72% o 58,14% a seconda dell’anno di formazione degli utili) anche alle somme percepite a seguito del recesso tipico di un socio qualificato.
Di converso, la risposta della regionale delle Entrate della Lombardia (interpello protocollo 904-1168/2019) ha invece evidenziato che alle somme percepite nel regime transitorio non si applica la deroga, ma la nuova disciplina con imposizione sostitutiva del 26% in quanto non si è in presenza di una delibera assembleare di distribuzione di utili.
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