Controlli e liti

Liquidazioni Iva, i margini per le lettere di compliance «anticipate»

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di Emilio de Santis

La comunicazione Iva relativa al secondo trimestre 2017 (la cui scadenza, fissata al 16 settembre, sabato, è quindi avvenuta il successivo lunedì 18) ha già originato i primi inviti dell’agenzia delle Entrate al contribuente per segnalare le irregolarità riscontrate, e così consentirgli la regolarizzazione dell’imposta dovuta – oltre gli interessi e la sanzione per omesso o tardivo versamento in misura ridotta, avvalendosi delle norme sul ravvedimento ex articolo 13 del Dlgs 472/1997 .

Con tali lettere – inoltrate via Pec - viene ricordato al contribuente che se a tanto non provvederà tempestivamente, non potrà poi beneficiarne all’atto del successivo controllo automatizzato effettuato sulla «comunicazione liquidazione periodica Iva» ai sensi dell’ articolo 54-bis del Dpr 633/1972 .

In realtà è il richiamo al comma 2-bis di tale articolo che fa il Dl 78/2010, all’articolo 21-bis, comma 5 (introdotto dal Dl 193/2016, articolo 4, comma 2), quello che rende giuridicamente possibile l’operato dell’amministrazione finanziaria.

Infatti, con tale disposizione, la particolare situazione del «pericolo per la riscossione», prevista appunto dal comma 2-bis dell’articolo 54-bis del Dpr 633/1972, viene ad essere annullata, nel caso di irregolarità riscontrate sulla comunicazione Iva periodica inviata dal contribuente, e quindi in tale circostanza il comma 2-bis si applica indipendentemente dalle condizioni ive previste.

L’ufficio può quindi legittimamente provvedere al controllo delle comunicazioni ricevute «anche prima della presentazione della dichiarazione annuale».

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