Imposte

Liste a tempo per individuare i soggetti obbligati alla «scissione»

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

L’ambito soggettivo dello split payment è finalmente definito. Il ministero dell’Economia e delle finanze, con decreto del 27 giugno , ufficializza gli elenchi di pubbliche amministrazioni, enti e società, nei cui confronti, dal 1° luglio, sarà obbligatorio fatturare con il meccanismo della scissione dei pagamenti (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri). Sono risolti così i dubbi e le incertezze sollevati dagli operatori nei giorni passati circa il perimetro dei soggetti a cui è stata estesa la disciplina dello split. Come emerge dalla relazione illustrativa del decreto, questi elenchi - l’inclusione nei quali determina un effetto costitutivo - sono disciplinati in modo tale da permetterne un aggiornamento tempestivo e progressivo, per garantire una semplificazione delle procedure di fatturazione dei fornitori delle Pa, delle società da queste controllate e delle quotate.

Il decreto

Nel dettaglio, il decreto, nel modificare il precedente decreto del Mef del 23 gennaio 2015, introducendo gli articoli 5-bis e 5-ter, individua in maniera puntuale rispettivamente le pubbliche amministrazioni e le società, che hanno l'obbligo di versare l’Iva indicata in fattura direttamente all’Erario, in luogo dei loro fornitori. Quanto alla prima categoria, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, lo split si applica a tutte le Pa individuate dall’Istat secondo quanto disposto dalla legge 196/2009, indicate nell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2016. Dall’anno prossimo, e per quelli successivi, lo split riguarderà gli stessi soggetti, elencati in Gazzetta entro il 30 settembre dell’anno precedente. Per quanto l’individuazione delle altre società, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, vanno in split quelle nei confronti delle società controllate o incluse nell’Indice FTSE MIB, che risultano, al 24 aprile 2017 – data di entrata in vigore del Dl 50/17 –, nell’elenco pubblicato sul sito del Mef. Per le cessioni/prestazioni per le quali è emessa fattura nel 2018, nonché negli anni successivi, la disciplina dello split payment riguarderà gli stessi soggetti – società controllate e quotate – risultanti tali al 30 settembre dell’anno precedente.

L’aggiornamento

L’individuazione di questi soggetti è periodica e continua. Infatti, entro il 20 ottobre di ciascun anno è compito del Mef rendere pubblico un elenco provvisorio, rispetto al quale le società possono, nel termine di 15 giorni, segnalare errori o incongruenze. L’elenco definitivo, emanato con decreto, entro il 15 novembre di ciascun anno, ha effetti a partire dall’anno successivo.

Se l’inclusione negli elenchi avviene in corso d’anno entro il 30 settembre, la disciplina dello split coinvolgerà le nuove società controllate e quotate, nei cui confronti sono effettuate operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1°gennaio dell’anno successivo; se l'inclusione avviene dopo il 30 settembre, la fatturazione in split è rinviata al 1°gennaio del secondo anno successivo. Viceversa, se il controllo/inclusione nell’indice FTSE MIB viene a mancare in corso d’anno, entro il 30 settembre continuerà ad applicarsi l’articolo 17-ter del Dpr 633/72 alle fatture emesse fino al 31 dicembre dello stesso anno; dopo il 30 settembre, alle fatture emesse fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

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