Controlli e liti

Cartelle derivanti dall’articolo 36-ter: parola alle Sezioni unite sulla possibilità di definire la lite

Gli uffici hanno rigettato la chiusura. In Cassazione tre orientamenti

di Antonio Iorio

Saranno le Sezioni unite a decidere se la cartella derivante dalla liquidazione della dichiarazione rientri o meno negli atti impositivi e quindi se possa beneficiare della definizione della lite. A rinviare la decisione all'alto consesso è stata la sezione tributaria della Suprema Corte con l'ordinanza 1913/2021. La pronuncia trae origine da una questione diffusa: il contribuente in presenza di contenziosi relativi a cartelle ex articolo 36 bis del Dpr 600/73 ha aderito alla definizione della lite ritenendo tale cartella atto impositivo. Gli uffici hanno invece escluso la definizione per tali situazioni rilevando che non si è in presenza di atto impositivo. A seguito di tali rigetti si sono generati numerosi contenziosi. L'ordinanza evidenzia i tre orientamenti in seno alla Corte.

Il primo (Cassazione 20058/2020, 27271/2019) più favorevole al contribuente ritiene “atto impositivo” qualunque atto fiscale non preceduto da altro atto, che sia impugnato o impugnabile per vizi di merito, anche se non aumenta le imposte dichiarate e anche se l'errore, da cui eventualmente origina l'impugnazione dell'atto, non sia allegato nel ricorso introduttivo della lite. Secondo un altro orientamento (Cassazione 26522/2020, 18397/2020) cui fanno riferimento gli Uffici, non può essere considerato atto impositivo la cartella ex articolo 36-bis Dpr 600/73, in quanto è atto che deriva da una mera liquidazione dei tributi indicati in dichiarazione e senza alcuna discrezionalità dell'Amministrazione Un terzo orientamento (mediano rispetto agli altri due) ritiene la controversia condonabile se la cartella costituisce primo atto impositivo e vi sia controversia effettiva, sulla legittimità, sotto qualsiasi profilo della pretesa, tranne che su aspetti relativi a errori di calcolo. Il Collegio pur condividendo il primo orientamento favorevole al contribuente, richiede alle Sezioni unite di porre fine al contrasto giurisprudenziale. Il contribuente, infatti, sebbene la legislazione non escluda dalla definizione le cartelle in questione, si vede negare o accogliere l'istanza a seconda delle diverse soluzioni date alla questione dal giudice tributario.

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