Controlli e liti

Liti e notifiche: nessun obbligo di comunicare il nuovo indirizzo del difensore

Cassazione: le notifiche vanno eseguite presso lo studio risultante dall’albo professionale. Ed è onere del notificante verificare eventuali variazioni

Nel caso di elezione di domicilio del contribuente presso il difensore, è onere dell’appellante verificare che nelle more del giudizio non siano intervenute variazioni dell’indirizzo, stante l’assenza di un obbligo di comunicazione-informazione in tal senso. Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza 7320/2021.

Il caso in esame
La fattispecie sottoposta ai giudici di legittimità nasce dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello interposto dall’ufficio. E infatti, dopo la pronuncia di primo grado, l’agenzia delle Dogane aveva proposto un primo appello presso il domicilio eletto dal contribuente presso il difensore e indicato negli atti di primo grado. Tuttavia, dopo la pronuncia di primo grado, il difensore aveva mutato indirizzo, dandone pronta comunicazione all’Ordine professionale (Ordine degli avvocati).

L’ufficio procedeva quindi a notificare il gravame presso il vecchio domicilio del procuratore e, stante l’esito negativo della notifica, procedeva a effettuare ulteriori verifiche e a notificare nuovo appello presso il nuovo indirizzo, ma ben oltre il termine “lungo” di impugnazione di sei mesi (un anno e 44 giorni dopo).

Tra normativa e giurisprudenza
L’articolo 17, Dlgs 546/1992 e l’articolo 330 del Codice di procedura civile disciplinano il luogo di notifica delle impugnazioni. Dal combinato disposto emerge che l’appellante ha l’onere di notificare l’appello al domicilio reale del procuratore domiciliatario, quale risultante dall’albo professionale del difensore.

Pertanto, in caso di variazione di domicilio, il precedente tentativo di notifica, che ha avuto esito negativo per causa imputabile all’ufficio, è del tutto irrilevante ai fini della valutazione circa la data di proposizione dell’appello.

Per costante giurisprudenza della Cassazione, infatti, nel caso di elezione di domicilio presso lo studio professionale del difensore, le notifiche delle impugnazioni vanno effettuate presso l’indirizzo dello studio risultante dall’albo professionale (il cosiddetto domicilio reale), e non al diverso indirizzo indicato negli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio.

È pertanto onere del notificante effettuare le verifiche per individuare l’indirizzo del domicilio reale del professionista; con la conseguenza che, in mancanza di tali verifiche, l’esito negativo della notifica a un indirizzo diverso da quello del domicilio reale, imputabile al notificante, è privo di qualsiasi rilevanza giuridica.

Tale assunto, già affermato - con riferimento specifico all’articolo 330 del Codice di procedura civile - dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (18 febbraio 2009, n. 3818), costituisce ormai principio consolidato: «l’onere di comunicare la variazione del domicilio è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, Dlgs 546/92, ex articolo 12, ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo, con la conseguenza che in tal caso il difensore domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (nello stesso senso: Cassazione 30 novembre 2017, n. 28712; Cass. 27 giugno 2016, n. 13238, Cassazione 29 maggio 2013, n. 13366)» (così Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 15 luglio 2020, n. 150145).

Poiché la pubblicità legale dell’indirizzo dello studio professionale del difensore domiciliatario è soddisfatta mediante la pubblicazione nel relativo albo professionale, una volta variato l’indirizzo nell’albo professionale, le notifiche delle impugnazioni vanno effettuate presso quest’ultimo indirizzo (il domicilio reale), e non a quello risultante dall’elezione di domicilio indicata negli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio, che non assume alcun rilievo.

Anche di recente è stato confermato che «il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte” (Cassazione 28712 del 2017). E ciò per la prevalenza riconosciuta nei casi di elezione di domicilio presso il difensore, al dato personale rispetto a quello topografico, sicché la notificazione deve essere effettuata al domicilio reale del procuratore, anche se esso sia mutato e non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte» (così Cassazione, Sezione VI, 24 febbraio 2020, n. 4914).

Applicando i principi sopra esposti, si evince che nel caso di specie, a fronte della regolare variazione dell’indirizzo dello studio del procuratore domiciliatario nell’albo professionale di appartenenza, la notifica doveva essere effettuata presso il domicilio reale del procuratore (che l’ufficio aveva l’onere di individuare mediante opportuni controlli prima di portare l’atto alla notifica), risultante dall’albo professionale, e non all’indirizzo risultante dagli atti di causa relativi al giudizio di primo grado.

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