Controlli e liti

Liti fiscali, rinvio dell’udienza più facile per la Ctr Lombardia

Possibile chiedere il posticipo fino a fine emergenza per consentire la trattazione orale. Spiragli anche dalla Ctr Veneto

di Marcello Maria De Vito

Nella Ctr della Lombardia sarà più facile il rinvio dell’udienza per i difensori che desiderano celebrare l’udienza in presenza. Spiragli per il rinvio - ma solo con motivi fondati - da parte della Ctr Veneto. Sono le prime indicazioni in risposta alle sollecitazioni dei professionisti. Ma andiamo con ordine.

La richiesta dei difensori
Con una nota congiunta del 13 novembre 2020, gli Ordini degli avvocati e dell’ordine dei dottori commercialisti di Milano chiedevano al presidente della Ctr della Lombarda e della Ctp di Milano di integrare i decreti emergenziali già emessi a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 27 del Dl 137/20.

Secondo i professionisti era necessario prevedere la possibilità - per i presidenti di sezione o di collegio - di accogliere la richiesta di rinvio a una data successiva alla cessazione dello stato emergenziale, al fine di consentire la discussione orale in presenza.

Nella lettera si osservava che tra gli Ordini e la Ctr e la Ctp di Milano era da tempo in corso una reciproca interlocuzione, finalizzata al miglior funzionamento della Giustizia tributaria. Quindi, nel solco del medesimo spirito collaborativo, gli Ordini chiedevano ai presidenti una mitigazione delle disposizioni contenute nei decreti presidenziali emessi sulla scorta dell’articolo 27 del Dl 137/20. Gli Ordini milanesi osservano che la complessa interpretazione dell’articolo 27 pone le parti del processo in una condizione “scomoda”, stretta tra l’esigenza di rispettare le giuste cautele che rendono impossibile, al momento, la trattazione delle udienze in presenza e la necessità di garantire il principio, costituzionalmente tutelato, dell’oralità del processo.

Anche alla luce delle linee guida emanate dal Cpgt, gli Ordini chiedevano di integrare i decreti emergenziali, prevedendo espressamente la possibilità per i presidenti di sezione o per il collegio, di accogliere la richiesta di rinvio a nuovo ruolo o ad una data successiva alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria ove entrambe o anche una delle due parti ne facessero richiesta, confermando la propria volontà di discutere la causa in presenza.

Al contempo, per garantire una ragionevole durata del processo, gli Ordini assicuravano che avrebbero raccomandato ai propri iscritti di fare un uso responsabile (e non dilatorio) delle richieste di rinvio.

La risposta della Ctr Lombardia
La risposta del presidente della Ctr della Lombardia è arrivata con il decreto del 17 novembre 2020. Con tale atto si dispone che, ove non sia possibile effettuare l’udienza da remoto, i presidenti di collegio, valuteranno, su richiesta di una o entrambe le parti, l’opportunità di disporre il rinvio dell’udienza ai fini poter discutere la controversia in pubblica udienza con la presenza fisica delle parti.

Il provvedimento della Ctr della Lombardia è importante non solo perché, a quanto consta, è il primo in tal senso, ma perché è un’efficace risposta alle necessità di funzionamento del processo tributario, contemperando le giuste esigenze di prevenzione sanitaria con il principio, costituzionalmente tutelato, dell’oralità del processo.

La posizione del Veneto
Dell’ultima ora è la notizia che anche il presidente della Ctr del Veneto ha proceduto all’integrazione del proprio decreto emergenziale del 30 ottobre scorso. In tal caso però l’integrazione è stata più restrittiva perché, pur prevedendo che la videoudienza sia celebrata su richiesta di parte, senza valutazione da parte della Commissione, ha disposto che la parte può chiedere il rinvio dell’udienza a una data successiva all’emergenza solo se sussistono «gravi e giustificati motivi quando risultino inadeguati i riti alternativi».

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