Controlli e liti

Liti fiscali, Tar Puglia contro la Ctp Foggia: va sempre motivata l’impossibilità della videoudienza

Il Tar Puglia sospende il decreto del presidente della Commissione tributaria provinciale di Foggia

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Il Tar Puglia sospende il decreto del presidente della Commissione tributaria provinciale di Foggia che, in estrema sintesi, escludendo la possibilità di svolgimento delle udienze da remoto, non faceva alcun cenno agli impedimenti che hanno comportato una simile decisione.

L’ordinanza del Tar Puglia è la 742/2020 e fa riferimento ad uno dei tanti provvedimenti emanati dai presidenti delle singole commissioni a seguito dell’entrata in vigore del discusso articolo 27 del decreto legge 137/2020 il cui primo comma prevede, tra l’altro, che le commissioni possono disporre lo svolgimento di udienze e camere di consiglio anche solo parzialmente da remoto, quando le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.

È noto ciò che è successo: la quasi totalità delle commissioni tributare ha disposto solo udienze in forma scritta o in camera di consiglio evitando a priori tale possibilità di collegamento. Successivamente è intervenuto il decreto del Mef che ha disciplinato i collegamenti da remoto.

Il provvedimento della Ctp impugnato innanzi al Tar Puglia (in quanto atto amministrativo) era antecedente all’emanazione del decreto del Mef. Il Tar ora lo sospende rilevando, in estrema sintesi, che la Ctp non fa alcun cenno alle valutazioni istruttorie che hanno condotto all’impossibilità di autorizzare lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto. Peraltro non sarebbe stata allegata la prova dell’esistenza di ragioni tecniche di interesse pubblico che avrebbero reso non praticabile o amministrativamente inopportuno tale collegamento.

Vengono così (finalmente) riportate in atti le perplessità espresse da più parti sull’assenza di effettive ragioni, in molti casi, per negare i collegamenti da remoto. Infatti il Tar fa riferimento alla ancata allegazione di ragioni tecniche che renderebbero non praticabile le udienze da remoto. Circostanza ancor più singolare se si pensa che nelle stesse commissioni, per le camere di consiglio tali collegamenti sono valutati fattibili. Peraltro, molti giudici tributari sono giudici penali che, nell’emergenza covid si sono senza problemi e immediatamente adeguati allo strumento telematico.

Resta il dubbio che l’articolo 27 potrebbe contrastare con i principi regolatori del giusto processo, con il diritto di difesa e i diritti fondamentali di cui all’articolo 6, paragrafo 1 della Cedu, come interpretato dalla Corte di Giustizia. Ciò in quanto le parti devono avere sempre la possibilità di esporre, se lo ritengono, oralmente le loro ragioni, in contraddittorio, e con la garanzia procedurale dell’interlocuzione diretta con il giudice, senza che possano frapporsi ostacoli alla possibilità di ottenere una revisione, in fatto e diritto, della decisione.

Da notare, infine, che molte commissioni hanno ora deciso di iniziare questa “nuova esperienza” con l’anno nuovo, e bisogna sperare che questa scelta consegua a importanti interventi strutturali che interverranno in questi giorni, altrimenti verrebbe da chiedersi come mai attendere ancora un mese e non prevedere subito le udienze a distanza.

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