Liti pendenti, definizione pronta a partire con i codici tributo
Definiti anche i codici tributo per il pagamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversi tributarie.
Con la risoluzione 108/E di ieri, l’agenzia delle Entrate ha reso noti i codici che i contribuenti dovranno utilizzare per il versamento delle imposte e sanzioni derivanti dall’adesione alla chiusura delle liti fiscali pendenti.
Il provvedimento chiarisce, innanzitutto, che il pagamento dovrà avvenire tramite il modello F24 esponendo nella relativa sezione “Erario” e, in corrispondenza della relativa colonna “importi a debito versati”, il correlato codice tributo che varia in funzione della tipologia d’imposta e di sanzione per cui si è chiesta la definizione agevolata.
Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione “Erario” anche se oggetto di definizione è l’Irap o eventuali addizionali regionali e comunali.
Pertanto, per l’esatta compilazione del modello di pagamento il contribuente deve indicare:
•nello spazio “codice ufficio”, il codice dell’ufficio a seconda che parte del giudizio sia la Direzione Provinciale dell’agenzia delle Entrate, il Centro operativo di Pescara, ovvero l’ufficio provinciale – Territorio;
•per l’Irap e le addizionali regionali o comunali, nella colonna “rateazione/regione/prov/mese rif./ il codice dell’ente destinatario dei versamenti.
Lo spazio relativo al “codice atto”, invece, non deve essere compilato.
Relativamente alla colonna riferita all’anno di riferimento il contribuente deve specificare, se l’oggetto del giudizio riguarda le imposte dirette, l’Iva o l’Irap, il periodo d’imposta a cui fa riferimento l’atto impugnato e, in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, solo l’anno iniziale: se l’oggetto del contenzioso è l’imposta di registro bisognerà indicare l’anno di registrazione o l’anno in cui quest’ultima sarebbe dovuta avvenire.
Se il pagamento dovesse avvenire da parte di un soggetto diverso rispetto a colui che ha proposto il ricorso introduttivo, nel modello F24 dovrà essere riportato il codice fiscale della persona che materialmente eseguirà il pagamento.
Infine, la risoluzione precisa che la proposizione del ricorso effettuata dal coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, impone a questi di indicare il relativo codice fiscale unitamente al “codice identificativo”, valorizzato con il codice 71.