Controlli e liti

Liti pendenti, pronti i codici tributo: sanatoria senza compensazione

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di Salvina Morina e Tonino Morina

Definizione delle liti pendenti senza possibilità di compensazione. A precisarlo è il provvedimento 39209/2019 delle Entrate del 18 febbraio scorso ( clicca qui per consultarlo ). Un aspetto da tener presente per il versamento degli importi dovuti per la sanatoria che proprio ieri ha trovato i codici tributo con la risoluzione 29/E/2019 ( clicca qui per consultarla ).

Ma facciamo un passo indietro. Il provvedimento detta le modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del Dl 119/2018, convertito dalla legge 136/2018, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi. Possono avvalersi della chiusura delle liti anche le società e associazioni sportive dilettantistiche, che alla data del 31 dicembre 2017 sono iscritte nel registro del Coni. Per avvalersi della definizione, si deve presentare la domanda ed eseguire il primo o unico pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali dello 0,8% annuo, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Dagli importi dovuti per la chiusura della lite, si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Anche se non si deve pagare nulla, per avvalersi della definizione, si deve comunque presentare la domanda entro il 31 maggio 2019.

Per la domanda manca ancora il servizio web
Come previsto dal provvedimento del 18 febbraio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, cioè relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante presentazione telematica.

La trasmissione va effettuata:
a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’agenzia delle Entrate;
b) incaricando un intermediario abilitato, quale, ad esempio, un commercialista, o un consulente del lavoro;
c) recandosi presso uno degli uffici territoriali di una qualunque direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

La presentazione telematica della domanda è effettuata usando un servizio web accessibile gratuitamente dai canali Entratel o Fisconline attraverso il sito dell’agenzia delle Entrate.

Nello stesso provvedimento è previsto che la data a partire dalla quale sarà disponibile il servizio web per procedere alla compilazione online e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con successiva comunicazione.

Chi può avvalersi della definizione
Per avvalersi della definizione, è necessario che la lite sia pendente, anche a seguito di rinvio, al 24 ottobre 2018 e che, alla stessa data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado «sia stato notificato alla controparte», cioè all’ufficio delle Entrate. È, inoltre, necessario che, «alla data di presentazione della domanda ... il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva» (paragrafo 2, «pendenza della lite», circolare 22/E del 28 luglio 2017).

Il modello per la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Agenzia delle Entrate - Il provvedimento per la definizione agevolata delle liti pendeti del 18 febbraio 2019

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