Imposte

Lo sconto riconosciuto per l’acquisto online non è imponibile per il dipendente

La risoluzione 57/E: non è reddito la riduzione di prezzo praticato sulle operazioni via web. L’importo pagato è pari al valore normale dei beni

di Stefano Sirocchi

Lo sconto riconosciuto ai dipendenti per l’acquisto diretto di beni tramite una piattaforma online in base a un accordo di e-commerce non è imponibile se il fornitore lo applica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa quella stipulata con il datore di lavoro.

Nella risoluzione 57/E/2020 del 25 settembre, l’agenzia delle Entrate ribadisce quanto già specificato a proposito degli «sconti d’uso», confermando i precendenti documenti di prassi (risoluzione 26/E/2010 e circolare 28/E/2016) e chiarendo meglio che non ci sono eccezioni anche nel caso in cui - ai dipendenti della società istante - sia riconosciuto uno sconto rilevante (nel caso di specie 40%) sui prodotti direttamente acquistati dagli stessi sulla piattaforma web della società Beta con cui ha stipulato una convenzione. Non rileva neppure che la società istante sia partecipata al 100% da Beta.

In sostanza, nella determinazione del valore dei beni e servizi erogati ai dipendenti e loro familiari direttamente o mediante convenzioni con terzi, si applicano i criteri del valore normale come indicati all’articolo 9, comma 3, del Tuir (criteri cioè che cercano di quantificare il valore di mercato dei beni e servizi), salvo deroghe, come ad esempio le fattispecie esenti in base all’articolo 51, comma 2, del Tuir o i metodi convenzionali indicati per la determinazione del reddito imponibile.

Come anticipato, tuttavia, il valore normale può essere costituito anche dal prezzo scontato, che è praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore di lavoro. In questi casi, la quota imponibile dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto da questi ultimi, appunto, al netto dello sconto.

Anche se non affrontato dalle Entrate, va ricordato che l’articolo 51 del Tuir, non concorre a formare materia imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta, elevati a 516,46 per il solo 2020 (articolo 112 del Dl 104/2020).

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