Controlli e liti

Lo scostamento dalla media di settore non basta per l’accertamento

di Roberto Bianchi

È viziato da illegittimità l’avviso di accertamento comprovato dal semplice scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli afferenti alla media del settore, nel caso in cui l’agenzia delle Entrate suffraghi la pretesa senza fornire ulteriori elementi e indizi idonei a dimostrarne l’inattendibilità e senza prendere in esame, nella motivazione dell’accertamento, le giustificazioni fornite dal contribuente. Tutto ciò considerata la necessità di un adeguamento personalizzato che tenga in debita considerazione la probabilità di errore nella stima, oltre all’inidoneità della media di settore a costituire un elemento che da solo integri la prova presuntiva di un effettivo maggior reddito o, comunque, determini l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente. In tema di accertamento mediante l’applicazione degli studi di settore, infatti, qualora il contribuente durante il contraddittorio preventivo contesti l’applicazione degli elementi parametrici allegando circostanze concrete che giustifichino lo scostamento della sua posizione reddituale dagli standard prefissati, l’Ufficio, qualora non le ritenga attendibili, è chiamato a motivare adeguatamente l’atto impositivo a tale riguardo. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza 30212/2018 ( clicca qui per consultarla).

Gli studi di settore devono essere collocati tra gli accertamenti fondati su presunzioni semplici e il loro risultato rappresenta un valore medio e standardizzato in grado di rilevare potenziali anomalie nel comportamento tributario del contribuente e, pertanto, di legittimare la notifica dell’invito al contraddittorio da parte dell’agenzia delle Entrate. In tale contesto il risultato standardizzato dello studio di settore deve essere personalizzato e adeguato in riferimento alla specifica situazione del contribuente per consentire l’individuazione della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tipici delle presunzioni semplici, le quali assumeranno rilevanza nel processo tributario. Di conseguenza, esclusivamente nel caso in cui le parti, durante il contraddittorio, non dovessero addivenire a un accordo, l’Ufficio provvederà a emettere l’atto di accertamento e il giudice verrà chiamato a valutare se la necessaria personalizzazione del dato standard generato dallo studio, doverosamente riportata nell’atto a pena di nullità, realizzi i requisiti di gravità, precisione e concordanza tipici delle presunzioni semplici. Solamente in tale circostanza la menzionata presunzione risulta essere formata venendo ad assumere, di fatto, le medesime prerogative di una presunzione legale relativa, trasferendo sul contribuente l’onere della prova contraria, facendo assumere al contraddittorio un ruolo centrale nel procedimento di accertamento fondato sugli studi di settore.

I menzionati studi, pertanto, così come le altre procedure di accertamento standardizzate, hanno semplicemente un ruolo di impulso per determinare, nel corso del contraddittorio, l’ammontare degli effettivi ricavi attribuibili al contribuente. Il problema pertanto non è quello di individuare necessariamente ulteriori elementi per avvalorare il risultato di Gerico, ma bensì quello di personalizzare effettivamente il dato standardizzato generato dagli stessi al fine di adeguarlo alla singola realtà del contribuente e, tale personalizzazione, che deve avvenire nell’ambito del contraddittorio da accertamento con adesione, deve necessariamente avere come riferimento l’individuazione di ricavi ascrivibili allo stesso.

Cassazione, ordinanza 30212/2018

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