Controlli e liti

Lo sgravio parziale non conduce ad annullare tutta la cartella

Secondo la Cassazione 39660 va rispettata la riduzione della pretesa originaria contenuta nell’avviso

di Laura Ambrosi

Nell'impugnazione di una cartella di pagamento, il giudice, una volta accertata la riduzione parziale della pretesa contenuta nell'originario avviso di accertamento, per effetto di un titolo definitivo, non può invalidare l'intera cartella ma deve annullare solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario. A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 39660 depositata lunedì 13 dicembre.

In sintesi un contribuente riceveva alcune cartelle di pagamento che non consideravano lo sgravio della gran parte degli avvisi di accertamento sottostanti.

In assenza di autotutela dell'agente della riscossione, l'interessato proponeva ricorso presso la competente Ctp che annullava integralmente le cartelle.

A seguito della conferma della decisione da parte del giudice di appello, l'ente della riscossione e l'agenzia delle Entrate ricorrevano per Cassazione.

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Innanzitutto viene evidenziato che, per consolidato orientamento di legittimità, il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito” in quanto diretto a una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio.

Così il giudice ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma sostanziali, non può limitarsi al suo annullamento ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura entro i limiti posti dalle domande di parte.

Secondo la Cassazione, il principio non vale solo per l'impugnazione dell'avviso di accertamento annullato per motivi di merito, ma anche quando nel giudizio viene accertata l'esistenza di una invalidità derivata, sempre per ragioni di merito, dell'atto consequenziale opposto.

Da qui la decisione favorevole all'amministrazione e l'enunciazione del principio di diritto secondo cui, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, e del rispetto del giusto processo, diretto a contenere i tempi della giustizia, il giudice adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo di riduzione della pretesa originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, non può invalidare in toto la cartella ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta. Deve cioè annullare solo la parte non avente più titolo nell'accertamento originario.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©