Imposte

Lo sponsor di associazioni e società sportive nel forfettario resta fuori dal tax credit del 50%

Le modifiche al Dl 104 approvate al Senato aprono le porte del bonus anche alle discipline paraolimpiche. Ridotto il limite dei ricavi a 150mila euro

di Stefano Sirocchi

A seguito del maxiemendamento al decreto Agosto approvato al Senato, viene estesa la platea delle società sportive in cui è possibile investire nelle spese di pubblicità per poter beneficiare del credito di imposta al 50 per cento. Nel rispetto dei requisiti, l’investimento potrà essere effettuato anche nei confronti di società sportive che operano nelle discipline ammesse ai giochi paraolimpici. Porte aperte pure ai soggetti di minori dimensioni: se nell’originaria formulazione era richiesto che i ricavi prodotti in Italia e relativi al periodo di imposta 2019 fossero compresi tra 200 mila e 15 milioni di euro, ora l’asticella viene abbassata a 150 mila euro e lasciato inalterato il massimale.

Tra le novità, si evidenzia la riscrittura dell’ultimo periodo del comma 1, articolo 81 del decreto, che consente di sciogliere il dubbio sull’inclusione o meno dei soggetti forfettari tra le società e associazioni sportive verso cui gli investimenti agevolati possono essere diretti. La norma originaria non sembrava escluderli del tutto, ma solo in relazione alle spese di sponsorizzazione. Il testo approvato dal Senato esclude completamente questi soggetti dalla disciplina.

I beneficiari dell’incentivo rimangono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che, nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, per almeno 10 mila euro complessivi. Non sono stabiliti limiti massimi agevolabili, ma è previsto che se i fondi stanziati per quest’anno non saranno sufficienti, l’incentivo verrà ridotto proporzionalmente e spetterà fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Alla luce delle modifiche, gli investimenti possono essere diretti verso:
•le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni che operano nelle discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile
•le leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o paraolimpiche

Tra tali soggetti, rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina soltanto coloro che nel periodo di imposta 2019 abbiano avuto ricavi prodotti in Italia compresi tra i 150 mila e 15 milioni di euro (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir) e che, in ogni caso, non siano in regime forfettario (ex legge 398/1991).

Per fruire del bonus, i pagamenti alla società sportiva devono essere effettuati con versamenti bancari, postali o mediante gli altri sistemi tracciabili previsti. Inoltre, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese agevolabili sostenute, nei limiti degli aiuti de minimis, ed è utilizzabile esclusivamente mediante compensazione nel modello F24.

Infine, il comma 6 dell’articolo 81, qualifica gli investimenti incentivati come spese di pubblicità ed esclude che siano ricondotti tra quelle di rappresentanza, evitando così le relative limitazioni alla detraibilità dell’Iva e alla deducibilità dei costi (articolo 19-bis1, comma 1, lettera h del Dpr 633/72 e articolo 108, comma 2, del Tuir). Peraltro, in attesa di conferme ufficiali, sembra che la previsione abbia valenza di presunzione legale assoluta.

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