Controlli e liti

Lo stop dell’Agenzia al concordato passa all’esame della Ctp

di Rosanna Acierno

Il rigetto espresso dall’agenzia delle Entrate, in qualità di creditore, alla proposta di trattamento del credito erariale contenuta nella domanda presentata al tribunale da una società per l’ammissione al concordato preventivo, rappresenta un atto impugnabile dinanzi alla giurisdizione tributaria. Come tutti i provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, inoltre, tale rigetto non si sottrae alle censure di difetto di motivazione, con la conseguenza che quando fa riferimento a un altro atto, quest’ultimo deve essere non solo indicato, ma anche allegato. Sono queste le principali conclusioni della Ctp Milano 5429/17/2019 (presidente Duchi, relatore Zucchini).

La pronuncia trae origine da una domanda di ammissione al concordato preventivo presentata al tribunale di Milano da una Spa in liquidazione e dal conseguente provvedimento di rigetto della proposta di trattamento del credito erariale emesso dall’ufficio competente.

La società impugnava tempestivamente nei 60 giorni il provvedimento di rigetto, eccependone peraltro l’illegittimità per vizio di motivazione laddove si basava esclusivamente su un parere emesso dalla direzione regionale della Lombardia richiamato, ma non allegato e non reperibile sul sito istituzionale delle Entrate.

Costituitosi in giudizio, l’ufficio eccepiva esclusivamente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, senza peraltro replicare al vizio di motivazione .

Nell’accogliere il ricorso, i giudici milanesi hanno confermato l’idoneità e la competenza delle commissioni a pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti di opposizione emessi dall’agenzia delle Entrate, in qualità di creditore, alla domanda di ammissione al concordato preventivo ex articolo 160 del Regio decreto 267/1942 (legge fallimentare).

Sul punto, la Ctp di Milano ha ricordato come la Cassazione abbia sempre riconosciuto l’assoggettamento alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni riguardanti l’esistenza (an) e la consistenza (quantum) dell’obbligazione tributaria, nonché l’individuazione del soggetto tenuto al versamento e dei limiti nei quali, per la sua qualità, sia obbligato (Cassazione civile 7805/2006).

La Ctp ha ammesso l’impugnabilità del rigetto dell’Agenzia sulla proposta di trattamento del credito erariale a seguito della domanda per il concordato preventivo, trattandosi di atto della pubblica amministrazione per cui è sempre ammessa la tutela giurisdizionale. I giudici, poi, hanno accolto l’eccezione di vizio di motivazione sollevata dalla società ricorrente, ricordando che, se nell’atto impugnato è richiamato un provvedimento non conosciuto e non consegnato al contribuente, questo va allegato, salvo ne sia riportato il contenuto essenziale (motivazione per relationem, in base agli articoli 7 della legge 212/2000 e 3 della legge 241/1990). Invece, avendo l’ufficio richiamato a sostegno del rigetto unicamente un parere della direzione regionale della Lombardia, senza allegarlo né depositarlo anche dopo la richiesta esplicita della società ricorrente e del presidente della Ctp, l’atto impugnato è stato annullato, fatto salvo il potere/dovere dell’ente impositore di determinarsi nuovamente sulla domanda di concordato preventivo.

Ctp Milano 5429/17/2019

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