Controlli e liti

Lo stralcio dei ruoli fino a mille euro guarda ai singoli carichi e non a tutta la cartella

L’ordinanza 11187/2020 della Cassazione: può essere azzerata una cartella di importo maggiore

di Luigi Lovecchio

Lo stralcio dei debiti a ruolo non superiori a mille euro opera per singola partita e non con riferimento all’ammontare della cartella. Può dunque ben accadere che sia azzerata una cartella di importo complessivo maggiore di mille euro, se composta da articoli di ammontare non eccedenti tale cifra.

La conferma giunge dall’ordinanza 11817/2020 della Cassazione, che affronta per la prima volta la questione, pronunciando la cessazione della materia del contendere.

In base all’articolo 4 del Dl 119/2018, i ruoli affidati all’agente della riscossione nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, di importo residuo non superiore a 1.000 euro, sono annullati ope legis a far data dal 31 dicembre 2018. Alla formazione della soglia di legge concorrono la sorte capitale, gli interessi e le sanzioni. Non rilevano a tal fine, pertanto, l’aggio e gli interessi di mora, come confermato anche nella pronuncia della Corte. La norma fa inoltre riferimento al debito residuo alla data di entrata in vigore del Dl 119/2018 (24 ottobre 2018), a prescindere dall’ammontare complessivo del debito originario, che dunque potrebbe essere anche di molto maggiore di tale cifra.

Inoltre lo stralcio dei mini ruoli prevale sulla rottamazione ter. Ne deriva che se il debitore ha per errore incluso nella domanda di definizione agevolata anche partite stralciabili, queste dovevano essere comunque annullate d’ufficio da agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader). Sono espressamente escluse dall’annullamento le somme derivanti da sentenza di condanna della Corte dei conti, da recupero di aiuti di Stato nonché l’Iva all’importazione e le risorse proprie Ue. Gli importi pagati dopo il 24 ottobre 2018, riferiti ai ruoli annullati, in assenza di altri debiti verso Ader, devono essere restituiti.

La disposizione in esame, inoltre, menziona «i singoli carichi» affidati all’agente della riscossione, mentre la cartella di pagamento può contenere anche una pluralità di carichi. Ne consegue, come e osservato dalla Suprema corte, che l’annullamento automatico esplica efficacia anche in presenza di una cartella che reca una debitoria complessiva superiore a mille euro. Si pensi ad esempio ad una cartella che contiene multe stradali per 800 euro, tassa rifiuti per 500 euro e irpef per 900 euro. Poiché i singoli carichi sono tutti al di sotto della soglia di legge, l’intero debito è azzerato. Precisa ancora il giudice di legittimità che la partita di ruolo, che costituisce l’unità indivisibile ai fini dell’applicazione della sanatoria, è composta da sorte capitale, interessi e sanzioni.

Avendo pertanto constatato che talune delle partite in contestazione rientravano nella sanatoria di legge, la Corte ha dichiarato, con riguardo ad esse, la cessazione della materia del contendere.

Può essere utile evidenziare che i giudici di vertice non hanno dato alcun peso al fatto che si trattasse di ruoli in contestazione, contrariamente a quanto ritenuto da talune parti. La previsione di legge appare d’altra parte inequivoca e non richiede altra condizione, oltre a quelle relative all’importo ed all’anzianità di iscrizione.

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