Locazione a canone concordato, l’usufruttario paga le imposte
A norma dell’articolo 26 del Tuir, Dpr 917/1986, i redditi derivanti dalla locazione degli immobili devono essere dichiarati dal titolare del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di godimento sull’immobile stesso, a prescindere dall’effettiva percezione dei canoni di affitto. Nel caso descritto, dunque, la soluzione proposta è corretta, poichè l’usufruttuario versa tutte le imposte afferenti l’immobile locato anche se una parte del canone è riscossa dal nudo proprietario. Poichè il nudo proprietario risulta anche locatore dell’immobile è possibile che all’agenzia delle Entrate risulti una omissione dichiarativa in capo a questi, che occorrerà giustificare dimostrando l’effettiva titolarità dell’unità abitativa.
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