Contabilità

Ma l’Oic 11 aspetta la pubblicazione

di Giorgio Gavelli

La validazione definitiva degli emendamenti ai vari principi datati 2016 non è stata accompagnata dalla pubblicazione della versione finale del documento Oic 11, alla cui bozza resa in pubblica consultazione i soggetti interessati potevano inviare osservazioni entro lo scorso 13 novembre.

Si tratta di un documento fondamentale, perché individua e specifica le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, indicando anche come comportarsi nelle (non infrequenti) ipotesi in cui la fattispecie oggetto di rilevazione contabile non trova una previsione nell’ambito degli Oic. Circa quest’ultima problematica, nella bozza attualmente in visione, l’Organismo prevede che le società facciano riferimento alle seguenti fonti d’informazione (in ordine gerarchicamente decrescente):

• in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;

• i postulati di bilancio.

Proprio riguardo a questi ultimi, la bozza segnala che nel paragrafo «Motivazioni alla base delle decisioni assunte» del documento definitivo verrà chiarito il rapporto tra i postulati di bilancio e i framework internazionali di generale accettazione (come Ias-Ifrs, Usgaap eccetera.). Vi è molto interesse sul punto, ad esempio con riferimento a situazioni quali le stock options, i conferimenti o i “ricavi misti” disciplinati dall’Ifrs 15 ed oggetto del recente decreto Mef del 10 gennaio scorso.

Secondo la versione in bozza del principio Oic 11, postulati del bilancio sono la prudenza, la prospettiva della continuità aziendale, la rappresentazione sostanziale, la competenza, la costanza nei criteri di valutazione, la rilevanza, la comparabilità e la neutralità.

Per ciascuno di essi, l’Oic, dopo un inquadramento normativo, fornisce la spiegazione dei concetti di fondo, e le declinazioni che ne sono state fatte nei singoli principi contabili. Oggetto di particolare attenzione, per effetto delle modifiche apportate al Codice civile con il Dlgs 139/2015, sono la «rappresentazione sostanziale» e la «rilevanza».

La prima discende dall’analisi contrattuale, mentre la seconda – che si basa su fattori non solo quantitativi ma anche qualitativi - ha come riferimento l’influenza sulle decisioni assunte dai destinatari primari dell’informazione bilancistica, quali investitori, finanziatori, creditori, eccetera.

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