Imposte

Ma le società di persone sono escluse

immagine non disponibile

di Davide Cagnoni e Angelo D’Ugo

La via dello scambio di partecipazioni mediante conferimento che permette, a determinate condizioni, di creare una holding frapposta tra le persone fisiche proprietarie e le società operative in completa neutralità fiscale, è attualmente percorribile solo dalle società di capitali. Ne sono infatti escluse le società di persone e cioè società semplici (Ss), società in nome collettivo (Snc) e società in accomandita semplice (Sas).

Nonostante in relazione al soggetto conferitario nell’articolo 177, comma 2 non ci sia alcun esplicito riferimento a società di capitali ed enti commerciali residenti (come invece fa il comma 1), l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 43/E/2017, per motivi di ordine logico e sistematico di non facile comprensione, ha precisato che sia la società acquirente/conferitaria sia la società acquistata/scambiata debbano essere società di capitali residenti in Italia. Un’interpretazione restrittiva che esclude quindi la possibilità di applicare il regime del realizzo controllato previsto dall’articolo 177 comma 2 anche alle società di persone che, in determinate situazioni, possono essere scelte in alternativa alle società di capitali.

Ad esempio, in una pianificazione del passaggio generazionale può essere efficiente attribuire alla holding la forma giuridica di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Tali forme societarie, infatti, oltre a risultare snelle da un punto di vista amministrativo, godono di ampi margini di organizzazione. Attraverso la costituzione di una società in accomandita semplice, è possibile pianificare e gestire le dinamiche di passaggio generazionale nei casi in cui vi siano dei famigliari interessati all’amministrazione (soci accomandatari illimitatamente responsabili) della società mentre altri ne siano disinteressati (soci accomandanti limitatamente responsabili).

Inoltre, i soci di queste società (Sas e Snc) possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti delle proprie quote a favore dei discendenti e del coniuge con la sola condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni (articolo 3, comma 4-ter del Tus).

Per le società di capitali, invece, la stessa norma richiede anche che gli aventi causa ricevano partecipazioni attraverso le quali acquisiscano o integrino il controllo della società ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

Infine, bisogna ricordare che, se in passato per le Sas potevano sorgere alcune perplessità sulla possibilità di usufruire di tale agevolazione fiscale in caso di successione o donazione di quote da parte del socio accomandante per via della sua impossibilità a rispettare il requisito della continuazione dell’esercizio di impresa per un quinquennio (il socio accomandante, infatti, non interferisce nella gestione dell’impresa), tutti i dubbi sono stati risolti dalla risposta 919-6/2018 con la quale la direzione regionale delle Entrate del Lazio ha avallato questa possibilità in ragione del fatto che anche la Sas, al pari delle altre società di persone, viene ad essere individuata con la globalità dei suoi soci (accomandanti e accomandatari), che danno complessivamente ed unitariamente vita alla gestione d’impresa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©