Adempimenti

Macchine agricole escluse dall’obbligo

di Gian paolo Tosoni

Esonero dalla fattura elettronica per le cessioni di carburanti alle aziende agricole; la circolare n. 13/E/2018 dell’agenzia delle Entrate, che dispone l’obbligo dell’e-fattura se benzine e gasolio vengono utilizzate per motori destinati alla autotrazione (si veda l’altro articolo in pagina), esclude l’obbligo per i veicoli che non sono iscritti al pubblico registro automobilistico (Pra), anche se in effetti circolano su strada; le macchine agricole sono annotate nel fascicolo aziendale tenuto dagli uffici territoriali regionali Utr. Se l’impresa agricola o agromeccanica possiede anche altri veicoli o autocarri iscritti al Pra il rifornimento cumulativo nelle cisterne aziendali è soggetto a fatturazione elettronica per l’intera quantità.

Dal 1° luglio va emessa la e-fattura anche per prestazioni di servizio e fornitura di beni nei confronti di committenti appaltatori di una pubblica amministrazione. Se il subappalto rientra nel settore dell’edilizia, il subappaltatore emette fattura indicando l’annotazione “inversione contabile” senza applicazione dell’Iva (articolo 17, comma 6, Dpr 633/73). Il committente integra la fattura con l’Iva annotandola nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento.

I tempi si dilatano anche per gli obblighi previsti per il debitore dell’imposta. Infatti se ad esempio il subappaltatore trasmette allo Sdi la fattura il 28 luglio ed lo Sdi mette a disposizione la fattura il 2 agosto, questa è la data in cui il committente registra la fattura negli acquisti e nelle vendite. La registrazione nel registro fatture emesse ed acquisti può avvenire utilizzando una copia informatica della fattura elettronica in formato Pdf.

Dal 1° gennaio 2019, la procedura della fatturazione elettronica dovrà gestire anche i casi in cui il documento non è emesso da cedente o prestatore. Il provvedimento n. 89757/2018 prevede che le modalità di trasmissione della fattura elettronica sono valide anche per le note di variazione e per l’autofattura di cui all’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997. Si tratta dell’ipotesi in cui l’acquirente, trascorsi quattro mesi dall’acquisto del bene o servizio, non abbia ricevuto la fattura di acquisto e quindi regolarizza l’operazione mediante autofattura. Tale procedura dovrà essere adottata anche nei seguenti casi:

• acquisto di bene o servizio presso un soggetto extra Ue in cui l’acquirente o committente, soggetto passivo deve assolvere l’imposta (articoli 7-ter e 17, comma 2 del Dpr 633/72);

• autofatture a fronte di acquisti effettuati presso agricoltori esonerati (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7.000 euro).

Vi sono poi i casi in cui l’emissione della fattura per conto del cedente è una facoltà; molto diffuso il fenomeno delle cooperative agricole che ai sensi dell’articolo 34, comma 7, possono emettere la fattura relativa ai conferimenti dei prodotti agricoli per conto dei soci (circolare ministeriale n. 6 del 25 gennaio 1994). Si ritiene che questa procedura possa essere mantenuta anche dopo l’introduzione della fatturazione elettronica in base all’ultimo paragrafo del provvedimento n. 117689/2018 che dispone che per l’emissione della e-fattura la delega può essere conferita a chiunque.

Agenzia delle Entrate, circolare 13 del 2 luglio 2018

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