Il «brogliaccio» non è una scrittura ausiliaria di magazzino della società e di conseguenza non è neppure un documento contabile obbligatorio. È invece un documento extracontabile e come tale non appartenente alla contabilità obbligatoria ufficiale, tenuto a scopo riepilogativo per maggior comodità del personale addetto alla gestione del magazzino. Sono queste, nella sostanza, le conclusioni a cui giunge la sentenza 319/3/2025 della Cgt Puglia depositata lo scorso 24 gennaio.
Il caso oggetto di ricorso...

