I temi di NT+Fisco e software

Maggiorazione dello 0,40% per giorno: calcolo ad alto rischio di errori

A seguito del differimento dei versamenti dal 30 giugno al 20 luglio senza maggiorazione, per chi versa tra il 21 e il 31 luglio la maggiorazione dello 0,4% varia a seconda del giorno di versamento

immagine non disponibile

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Il differimento senza maggiorazione, dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali di alcune categorie di soggetti passivi è previsto dall’ articolo 4, commi 3-sexies e 3-septies del Dl 51/2023, così modificato dalla legge 87/2023 di conversione.

I beneficiari

Più in dettaglio, possono beneficiare della proroga i professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa, compresi quelli che si avvalgono del regime di vantaggio (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011), nonché i soggetti che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014) e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese (in base agli articoli 5, 115 e 116 del Tuir) soggette agli Isa.

Per i soggetti che beneficiano della proroga, i nuovi termini di versamento sono:

• il 20 luglio 2023, senza maggiorazione;

• il 31 luglio 2023, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento.

Per i versamenti effettuati nella finestra dal 21 luglio 2023 al 31 luglio 2023, la maggiorazione da applicare è pari allo 0,40% /11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione.

Con la Faq del 6 luglio 2023 l’agenzia delle Entrate ha poi fornito alcune indicazioni circa il nuovo scadenzario da utilizzare in caso di rateizzazione e la percentuale degli interessi da applicare.

Non ha però fornito indicazioni specifiche circa l’importo che dovrà essere effettivamente rateizzato con maggiorazione dello 0,40%, stante che la maggiorazione da applicare è pari allo 0,40% /11 per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 fino alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.

Dovrebbe comunque essere pacifico che, nel caso di rateizzazione con maggiorazione, l’importo da rateizzare dovrà essere comunque maggiorato per intero dello 0,40% - indipendentemente da quando è stata versata la prima rata - anche in virtù del fatto che gli interessi della seconda rata devono essere comunque calcolati a partire dal 1° agosto 2023.

Va infine ricordato che la proroga interessa anche il versamento del saldo Iva 2022, non effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023 e che si intendeva effettuare entro il 30 giugno 2023 con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese.

Il calcolo della maggiorazione

A livello puramente tecnico-operativo, come AssoSoftware riteniamo utile fare qualche considerazione sul particolare meccanismo di proroga «a giorni», adottato sulla proposta di emendamento legislativo di alcuni parlamentari a “tutela” dei contribuenti e non su iniziativa del Mef, sebbene col suo assenso.

Ebbene, nella pratica dei fatti per poter fruire della riduzione della maggiorazione dello 0,40% l’intermediario fiscale dovrebbe chiedere al contribuente il giorno esatto in cui intende versare e predisporre gli F24 in base al giorno concordato.

Qualora il contribuente, pur trovandosi nella finestra tra il 21 luglio 2023 e il 31 luglio 2023, non riesca a versare proprio il giorno concordato, l’intermediario fiscale dovrà riaprire le deleghe e ricalcolarle, con il rischio di sbagliare e di incorrere in possibili sanzioni.

Tutto ciò rende di fatto poco attuabile la soluzione adottata e gli intermediari fiscali non potranno far altro, nella generalità dei casi, che applicare sempre lo 0,40% e dire al loro cliente di effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2023, anche qualora questo decida di versare qualche giorno prima.

Il tutto per dire che, se lo scopo fosse stato quello di addivenire a una norma agevolativa davvero fruibile, si sarebbero potute in alternativa, adottare infinite altre soluzioni.

Ad esempio, tra le più facili, si poteva stabilire una riduzione fissa allo 0,40%, applicando forfettariamente una percentuale minore (ad esempio 0,20%) a prescindere dal giorno di effettivo versamento. Modifica che anche lato software sarebbe stata veloce e sicura, dati anche i tempi strettissimi a disposizione per l’adeguamento delle procedure.