Diritto

Magistrati tributari, si amplia l’utilizzo della videoudienza con i giudici collegati da remoto

Nella decreto Rilancio un’estensione che non si limita alla fase emergenziale

di Marcello Maria De Vito

Nuova (e diversa) linfa per la videoudienza del processo tributario. Il Dl Rilancio nel testo entrato in Consiglio dei Ministri mercoledì sera, contiene una disposizione relativa alla videoudienza che, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe riguardare il processo tributario a regime.
La norma in questione disciplina la videoudienza nel processo tributario, sostituendo integralmente il comma 4, articolo 16 del Dl 23 ottobre 2018, n. 119. Quest’ultima disposizione, però, introduceva nel processo tributario la videoudienza a regime e prevedeva la possibilità di effettuare l’udienza da remoto, su richiesta di una delle parti, alla presenza di tutti i giudici presso la Commissione. Quella videoudienza, tuttavia, non aveva mai visto la luce, in quanto non erano mai stati emessi i provvedimenti contenenti le regole tecnico-operative.
Il legislatore, ora, sostituendo con il Dl Rilancio il comma 4 dell’articolo 16, Dl 119/2018, sembra non voler limitare il proprio intervento alla fase emergenziale. In altre parole, sembra che abbia voluto introdurre nel processo tributario una nuova forma di “videoudienza a regime” utilizzabile, come chiarito della relazione illustrativa, sia per l’udienza pubblica sia per la camera di consiglio. Il nuovo comma 4 del citato articolo 16 prevede che l’udienza può avvenire a distanza mediante collegamento tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie. La grande novità è che cade per i giudici anche per la nuova “videoudienza a regime”, l’obbligo della presenza fisica presso la Commissione che, ricordiamo, era stato disposto, anche per la fase emergenziale, dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del Dl 28/2020
Il legislatore ha quindi accolto le forti richieste dell’Associazione magistrati tributari (Amt)
con la conseguenza che essi potranno assolvere la loro funzione anche luoghi diversi della Commissione. Il collegamento, precisa la norma, deve essere tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti e di udire quanto viene detto.

La nuova disposizione, inoltre, prevede che i giudici, sulla base di criteri fissati dai presidenti delle Commissioni, individuano le controversie per le quali la segreteria comunicherà alle parti lo svolgimento dell'udienza da remoto. Ne deriva che la videoudienza potrà essere non solo richiesta dalle parti, ma anche, in determinati casi, essere disposta dal giudice. Non è ancora noto quali siano i criteri in base ai quali potrà essere disposta dal giudice. Inoltre, anche questa nuova videoudienza vedrà la luce, in concreto, solo quando saranno emanati i provvedimenti attuativi del Direttore Generale delle Finanze con le regole tecnico operative e l'individuazione delle Commissioni tributarie presso cui sarà possibile attivarla.

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