Controlli e liti

Maglie più larghe sul «bis in idem»

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di Alessandro Galimberti

La contemporaneità del procedimento amministrativo e di quello penale in materia tributaria esclude la violazione del bis in idem di due distinte pronunce. La Terza penale della Cassazione (sentenza 6993/2018) torna ancora una volta sul tema caldissimo della doppia punibilità dell’infrazione fiscale, allineandosi con la più recente giurisprudenza della Cedu e avallando i percorsi paralleli dell’accertamento tributario e del processo penale ex Dlgs 74/2000. L’unica condizione posta dai giudici di legittimità è, appunto, la sostanziale contemporaneità dell’azione punitiva da considerare come una «connessione temporale» tra i due procedimenti, volti ognuno a perseguire i propri fini (nel caso specifico, l’obbligazione tributaria uno e la condotta fraudolenta l’altro).

Il ricorso da cui scaturisce la nuova pronuncia riguarda la vicenda di un imprenditore individuale bergamasco, indagato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000) ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8). A cavallo della chiusura delle indagini preliminari e della sentenza di primo grado, al contribuente erano state notificati gli avvisi di accertamento e l’atto di contestazione di una sanzione amministrativa unica di 4,8 milioni di euro, non contestati e perciò divenuti definitivi. L’imprenditore ha pertanto impugnato la sentenza di Appello che lo aveva condannato (anche) a 2 anni e 8 mesi di reclusione, eccependo appunto il bis in idem sostanziale avendo già “accettato” la soccombenza tributaria .

La Terza penale della Cassazione gli ha tuttavia dato torto, ritenendo improprio il richiamo alla nota decisione Cedu sui casi Grande Stevens/Italia e Nykanen/Finlandia e l’equiparazione sostanziale della sanzione amministrativa «particolarmente afflittiva» rispetto a quella penale. Per la Corte infatti, nonostante la progressiva estensione del divieto di bis in idem anche ai casi «pur non formalmente penali» , ma sostanzialmente tali per il “peso” della sanzione, la Cedu ha nel frattempo mitigato la portata del divieto allargato. La sentenza del 15 novembre 2016 (ricorsi 24130/11 e 29758/11) della Grande Camera ha introdotto il criterio della «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta» come principio in grado di neutralizzare il divieto di doppia punibilità.

Di fatto, spiega il giudice europeo dei diritti individuali, è sufficiente verificare che si tratti di «un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in maniera prevedibile e proporzionale, nel quadro di una strategia unitaria», Nel caso specifico della concorrenza tra la sanzione tributaria e quella penale, è sufficiente verificare che la seconda aggiunga un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo. come per esempio può essere la condotta fraudolenta dell’emissione e dell’utilizzo in dichiarazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ulteriore presupposto per la tenuta della doppia punibilità è che esistano nel sistema «meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili».

Cassazione, sentenza 6993/2018

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