Adempimenti

Manager responsabili del controllo sulla continuità

Le istruzioni di Fondazione commercialisti e Sidrea su principi contabili ed emergenza coronavirus

La continuità aziendale, all’epoca del Covid-19, è un tema che merita particolare attenzione nei bilanci in approvazione entro giugno, con un possibile interessamento anche per i bilanci dell’esercizio in corso. La Fondazione nazionale dei commercialisti, con Sidrea,la Società italiana dei docenti di ragioneria ed economia aziendale, ha diffuso il documento sull’impatto dell’emergenza sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali.

L’articolo 7 del Dl 23/2020 sospende il primo principio di redazione del bilancio contenuto nell’articolo 2423-bis del Codice civile, costituito dalla prospettiva della continuità aziendale. La disposizione intende neutralizzare gli effetti, dirompenti e abnormi, causati dall’attuale crisi economica conseguente all’epidemia di Covid-19 per le imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità alla data del 23 febbraio 2020, consentendo di conservarla nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020.

Inoltre, l’articolo 7, pur riferendosi direttamente alla redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, si applica anche ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 ma non ancora approvati. Pertanto, la nuova disposizione contiene due limiti applicativi: il primo temporale, riferito ai bilanci in corso nel 2020, e il secondo soggettivo perché riguarda le imprese in continuità nell’esercizio chiuso prima del 23 febbraio, generalmente l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

La circolare evidenzia il problema relativo ai bilanci a cui fare riferimento per stabilire l’accertamento della continuità: il bilancio al 31 dicembre 2018 già approvato ma un po’ datato, o quello al 31 dicembre 2019 che, evidentemente, è quello più aggiornato anche con riferimento al problema della continuità.

La scelta, da farsi con estrema cautela per le responsabilità degli organi sociali laddove si sia in presenza di una società che abbia chiuso l’esercizio ante 23 febbraio trovandosi già allora in una situazione di perdita della continuità, impone di bilanciare, in attesa di modifiche e/o chiarimenti normativi, profili diversi: in ogni caso, è indubbio che la nota integrativa, come supporto alla «esistenza continuativa» prima dell’emergenza, debba fornire una illustrazione delle condizioni in cui verte l’impresa anche in prospettiva futura.

Pertanto, attenzione deve essere posta al contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione che, tra l’altro, devono illustrare i fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione. Inoltre, nonostante il legislatore non ne faccia menzione, si può ritenere, in linea con le motivazioni della norma, che la stessa sia applicabile ai bilanci consolidati, oltre che ai bilanci infrannuali che si chiudono nel corso dell’anno solare 2020 e che si chiuderanno nel corso del 2021. Quanto all’impairment test (svalutazione delle immobilizzazioni), l’emergenza causata dall’epidemia è un evento di competenza dell’esercizio 2020 che non produce effetti sui valori di bilancio dell’esercizio 2019 (principio contabile Oic 29).

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