Imposte

Mancati pagamenti, niente recupero Iva senza tentativo di pignoramento

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di Luca Gaiani

Il recupero dell’Iva per mancato pagamento del corrispettivo non spetta qualora non si dia corso a un tentativo di pignoramento, anche se tale comportamento è giustificato dalla antieconomicità della procedura. Lo afferma la risposta a interpello 64/2018 diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate ( clicca qui per consultarla ). Tuttavia, in casi particolari, in cui l’inesistenza di beni pignorabili sia accertata da un organo terzo, quale la Guardia di Finanza, la disposizione prevista dall’articolo 26 della legge Iva può trovare applicazione.

Il caso esaminato nella risposta 64/2018 riguarda un ente pubblico che, a fronte di fatture rimaste insolute, ha richiesto al Tribunale l’emissione di decreti ingiuntivi a carico del debitore. Dalla relata di notifica dei decreti, il debitore è risultato irreperibile.
La Guardia di Finanza, richiesta di fornire informazioni sulla situazione del cliente, ha comunicato che lo stesso non ha mai presentato dichiarazioni fiscali e non è intestatario di beni mobili o immobili. L’ente, al fine di evitare un inutile aggravio di costi, e tenuto conto che il debitore non era fallibile per limiti dimensionali, ha ritenuto di portare a perdita il credito senza ulteriori azioni giudiziarie. L’ente chiede alle Entrate se, nel particolare caso in esame, è consentita la detrazione dell’Iva per mancato pagamento in base all’articolo 26 del Dpr 633/1972.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 26, comma 12, della legge Iva individua in modo puntuale i casi in cui, al di fuori di procedure concorsuali, il cedente o prestatore ha diritto al recupero dell’Iva per mancato pagamento della fattura. Tra questi non è compreso, prosegue la risoluzione, quello di rinuncia ad azioni esecutive a seguito di antieconomicità delle stesse. Conseguentemente, in linea generale, il recupero dell’Iva non sarebbe consentito. Ciononostante, conclude l’Agenzia, posto che l’accertamento svolto dalla Finanza sulla incapienza patrimoniale del debitore può essere assimilato al verbale di pignoramento negativo indicato nel ricordato comma 12 dell’articolo 26, la norma può essere applicata.

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