Adempimenti

Mancato invio telematico del 730: la ricevuta del Caf salva il contribuente

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di Alessandro Borgoglio

Non è responsabile il contribuente a cui il Caf abbia rilasciato la ricevuta che certifica la presentazione della documentazione fiscale, qualora poi il Caf non abbia effettivamente trasmesso telematicamente il modello 730 all’amministrazione finanziaria. Tale ricevuta, infatti, costituisce per il contribuente la prova dell’avvenuta presentazione. Lo ha stabilito la Ctr Liguria con la sentenza 480/5/2019 (presidente Delucchi, relatore Assandri).

Secondo l’agenzia delle Entrate, le disposizioni del Dpr 322/1998 si applicano anche all’ipotesi di invio della dichiarazione dei redditi con modello 730 tramite Caf: l’articolo 3, comma 6, prevede che i centri di assistenza fiscale debbano rilasciare al contribuente l’impegno a trasmettere in via telematica alle Entrate i dati contenuti nel documento fiscale. Più nel dettaglio, in base al successivo comma 10, la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell’agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica tramite il Caf.

Nel caso oggetto della pronuncia della Ctr Liguria, il contribuente aveva depositato la sua documentazione fiscale al Caf che gli aveva rilasciato la ricevuta, ma non gli aveva consegnato la comunicazione dell’amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Per questo motivo non aveva potuto opporsi all’accertamento d’ufficio, espletato dal Fisco a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (non avendo il Caf provveduto alla trasmissione del modello 730).

La difesa di parte escludeva che, nel caso specifico, dovessero applicarsi le disposizioni del Dpr 322/1998, previste per gli intermediari abilitati, tra cui rientrano avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni sindacali, ma anche - a ben vedere - i Caf (articolo 3, comma 3). Si sarebbero, invece, dovute applicare le disposizioni del Decreto ministeriale 164 del 31 maggio 1999, recante il regolamento per l’assistenza fiscale resa dai Caf in base all’articolo 40 del Dlgs 241/1997: in particolare, l’articolo 15 prevede che i Caf rilascino al contribuente ricevuta per le dichiarazioni presentate e tale ricevuta costituisce prova dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse da parte del contribuente.

Insomma, secondo quest’ultima normativa, è sufficiente la ricevuta del Caf, affinché il contribuente possa far valere l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi all’amministrazione finanziaria. Mentre, sulla base della normativa ex Dpr 322/1998 non è sufficiente, ma è necessaria la successiva comunicazione dell’agenzia delle Entrate di avvenuta ricezione telematica della dichiarazione trasmessa.

I giudici regionali hanno stabilito che, nel caso di specie, la normativa applicabile è quella del Dm del 1999, anche alla luce di quanto indicato nelle istruzioni del modello 730 e in taluni documenti di prassi.

In effetti, l’agenzia delle Entrate aveva già precisato in passato che la ricevuta rilasciata dal Caf costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, ed è per questa ragione che il Caf, prima di rilasciarla, deve verificare i requisiti necessari per poter utilizzare il modello 730 e gli estremi del sostituto d’imposta che dovrà eseguire i conguagli (circolare 31/E/2001, paragrafo 3.2 e circolare 11/E/2008).

Ctr Liguria 480/5/2019

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