Imposte

Mascherine detraibili al 19%: decisivo lo scontrino

Secondo la circolare 11/E, il codice «AD» riportato nel documento di spesa facilita l’applicazione del bonus

di Cristiano Dell'Oste

Le mascherine sono detraibili dall’Irpef al 19% come “spese sanitarie”? Il «sì» delle Entrate, nella circolare 11/E del 6 maggio 2020, non è scontato. E dipende anche dalla grande confusione creatasi nelle ultime settimane su tipologie e modelli di mascherine in circolazione. L’Agenzia avverte che la detrazione (prevista dall’articolo 15, lettera c) del Tuir) attualmente si applica solo ai dispositivi medici, classificati come tali dal ministero della Salute riportati nell’elenco ufficiale online. O, in alternativa, a quelli comunque conformi ai requisiti per la marcatura CE.

Perciò, sono detraibili le mascherine chirurgiche (dispositivi medici) mentre vengono escluse quelle classificate come dispositivi di protezione individuale (Dpi) , per le quali al limite ci potrà essere il credito d’imposta del 50% previsto dal decreto “cura Italia” (articolo 64 del Dl 18/2020). Rientrano in questa seconda categoria, ad esempio, le mascherine FFP2 classificate come Dpi e usate anche in agricoltura.

Comunque, secondo la circolare 11/E, le condizioni per la detraibilità al 19% presentano una casistica piuttosto articolata:

1. quando il documento di spesa (scontrino o fattura) ha il codice «AD» non è necessario che sia riportata anche la marcatura Ce o la conformità alle direttive europee. Il codice, infatti, contraddistingue in fase di invio al Sistema tessera sanitaria le «spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE»;

2. quando il documento di spesa non riporta il codice «AD», le cose si complicano:

se il dispositivo medico è inserito nell’elenco del ministero della Salute, bisogna conservare (per ogni tipo di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE;

se la mascherina non è presente nell’elenco ministeriale, è necessario che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e il contribuente dovrà conservare anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

Resta fermo l’altro requisito generalmente richiesto per la detrazione del 19% sulle spese mediche, cioè l’indicazione del soggetto che sostiene la spesa nello scontrino o nella fattura.

La dicitura della «marcatura»
C’è una scorciatoia possibile. Il venditore delle mascherine può assumersi l’onere di individuare i prodotti detraibili, integrando lo scontrino o la fattura con la dicitura «prodotto con marcatura CE» e il numero della direttiva comunitaria (dato che le mascherine non sono citate tra i dispositivi medici “di uso comune” elencati in allegato alla circolare 20/E/2011).

Questa dicitura esonera il contribuente dall’obbligo di conservare i documenti che comprovano la conformità alle norme europee.

Acquisti fuori farmacia e uso del contante
L’acquisto delle mascherine è detraibile anche se effettuato al di fuori delle farmacie. Al limite, potrà capitare che gli acqusti fatti presso altri operatori non passino attraverso il Sistema tessera sanitaria, ma questo non compromette - di per sé - l’agevolazione.

Le mascherine - se risultano detraibili in quanto classificate come dispositivi medici - restano agevolate anche se pagate in contanti e non subiscono la stretta ai pagamenti cash introdotta dalla legge di Bilancio 2020.

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