Imposte

Mascherine e Dpi anti-Covid senza Iva all’importazione

La nota delle Dogane del 22 maggio sulle modalità applicative di «aliquota zero», detrazione e dazi

di Benedetto Santacroce

L'esenzione Iva prevista dall’articolo 124 del Dl 34/2020 per le cessioni di determinati beni individuati dal legislatore per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 si applica a tutte le tipologie di operazioni comprese quelle di importazione. Proprio in riferimento a queste ultime l’agenzia delle Dogane con la nota 152373 del 22 maggio scorso fornisce a tutti gli operatori una serie di chiarimenti allo scopo di allineare tutte le dogane periferiche.

L’articolo 124 del Dl 34/2020 è intervenuto per abbassare il carico Iva per le operazioni che hanno ad oggetto specifici beni di particolare utilità per il contrasto al diffondersi del contagio (quali mascherine chirurgiche e detergenti disinfettanti) e, comunque, meritevoli di un’aliquota ridotta. Proprio per questo la norma dispone due distinte modalità di modifica: una emergenziale e una a regime.

Per quanto riguarda l’intervento a regime la previsione normativa dispone un’aliquota del 5% sui beni elencati nella disposizione. Questa aliquota opererà dal 1° gennaio 2021. Su questa previsione l’informativa delle Dogane sottolinea che per le importazioni, in base all’articolo 69 del Dpr 633/1972, in dogana si debba far riferimento per l’Iva all’aliquota prevista dall’articolo 16 del Dpr 633/1972 e dalla relativa tariffa allegata allo stesso decreto. Pertanto dal 1° gennaio 2021 le importazioni dei beni elencati all’articolo 124 del Dl 34/2020 saranno assoggettati al 5% vale a dire all’aliquota prevista dalla Tabella A, parte II-bis allegata al Dpr 633/1972, tabella in cui i tali beni sono stati collocati dal legislatore.

Al contrario, per il periodo di emergenza e fino al 31 dicembre 2020 la norma prevede che le stesse cessioni vadano in esenzione con diritto pieno a detrazione (come specifica la relazione governativa per queste transazioni è stata introdotta una vera e propria aliquota zero che non limita il relativo diritto a detrazione).

L’esenzione - in base al principio indicato all’articolo 68, comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972 - impone, come sottolinea l’informativa doganale, che anche le importazioni dei beni elencati nell’articolo 124 del decreto Rilancio siano esenti. Tale esenzione, però, che si riferisce solo all’Iva e non ai dazi, non soffre delle limitazioni soggettive previste in materia di franchigie doganali dalla decisione 491/2020 e neppure di tutti i limiti oggettivi dell’elenco nazionale. In effetti, l’elenco fissato dal legislatore nazionale è molto simile a quello stilato dalla Commissione a seguito dell’introduzione delle franchigie doganali. Franchigie che continueranno ad applicarsi anche ai fini daziari e con i limiti oggettivi e soggettivi disciplinati proprio dalla decisione unionale.

Infine sul diritto a detrazione dell’Iva, regola fondamentale per far sì che l’imposta assolta su acquisti di beni diversi da quelli oggetto dell’esenzione rimanga a credito (regola del prorata), l’informativa sottolinea che la stessa possa operare anche nei casi in cui l’imposta è stata già assolta con rettifica in sede di dichiarazione.

La posizione è di particolare interesse perché la misura che si inserisce tra gli interventi di contenimento del Covid 19 dovrebbe riguardare (anche per ragioni di eguaglianza sostanziale) tutte le operazioni anche quelle avvenute prima della formale introduzione delle franchigie doganali (decisione 491 del 3 aprile 2020) e prima dell’articolo 124 (19 maggio 2020) almeno a partire dal 30 gennaio 2020 (data della dichiarazione di emergenza dell’Oms). Questo consente agli operatori di rettificare la detraibilità dell’imposta relativa ad operazioni esenti in dichiarazione ovvero in dogana.

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