Imposte

Mascherine e Dpi, esenzioni anche a chi importa per conto di altri

La circolare 11/E conferma l’applicazione allargata delle agevolazioni su Iva e dazi

ADOBESTOCK

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Le importazioni di mascherine e altro materiale sanitario per l’emergenza Covid-19 sono esenti da Iva e dazi anche quando effettuate da operatori che agiscono per conto dei soggetti destinatari della norma di favore. In questi casi, l’agevolazione Iva si “trasmette” alla cessione verso questi ultimi.

Le tre condizioni
Con la decisione n. 2020/491 la Commissione Ue ha fissato l’esenzione dai dazi doganali e dall’Iva connessi all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia per il periodo compreso tra il 30 gennaio e il 31 luglio 2020. L’agevolazione spetta al verificarsi di tre condizioni di carattere: oggettivo: deve trattarsi di merci rispondenti ai requisiti di cui all’art. 1, par. 1, lett. b) della decisione; soggettivo: spetta ai soggetti di cui all’art. 1, par. 1, lett. c) e par. 2; finalistico: i beni devono essere destinati agli usi previsti (art. 1, par. 1, lett. a) e par. 2).

L’applicazione
Visto che la norma esenta le importazioni, ci si chiedeva se l’esenzione si applicasse anche alla cessione effettuata dall’importatore che agisce per conto del beneficiario individuato dalla stessa.

Sul tema interviene l’agenzia delle Entrate con la risposta 4.2 della circolare 11/E che conferma la spettanza dell’esenzione anche per la rivendita effettuata dall’importatore.
Le Entrate precisano che l’esenzione scatta (solo) quando l’importatore agisce per conto dei soggetti legittimati, «circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito, purché l’esistenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi».

Le condizioni
Lo sgravio della cessione effettuata dall’importatore è concesso a condizione che abbia a oggetto i medesimi beni importati “per conto” del soggetto legittimato e che tali beni siano destinati da quest’ultimo a uno degli utilizzi previsti. D’altronde, se così non fosse, la disposizione risulterebbe sostanzialmente priva di senso.

È opportuno che gli importatori dispongano di apposite dichiarazioni da parte dei soggetti che richiedono l’agevolazione, anche prevedendole all’interno dei contratti, e questo per “blindare” l’esenzione sia all’importazione dei beni che all’atto della loro rivendita.

La fattura elettronica
È stata invece persa l’occasione per fornire istruzioni per la predisposizione della fattura elettronica. Si ritiene che l’esenzione vada intesa nel senso della direttiva 2006/112 e non dell’articolo 10 del Dpr 633/1972. In mancanza d’istruzioni, sembrerebbe possibile fatturare senz’Iva utilizzando il codice N2 (N2.2 facoltativamente dal 1° ottobre 2020, in caso di proroga dell’agevolazione). Non dovrebbero esservi problemi nemmeno per chi ha fatturato con Iva trasmettendo contestualmente una nota di variazione in diminuzione per la sola imposta o per chi provveda ora in tal senso, dopo l’ufficializzazione del regime di tali operazioni.

In fattura potrebbero essere richiamati gli estremi dell’autorizzazione comunitaria e quelli degli atti interni di riferimento, utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione, ad esempio nel campo “Causale”.

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