Imposte

Mef: niente transazione fiscale per i piani attestati

di Giulio Andreani

Nessuna estensione del campo di applicabilità della transazione fiscale , disciplinata dall’articolo 182-ter della legge fallimentare (Rd 267/1942), ai piani di risanamento attestati previsti dall’articolo 67, comma 3, lettera d), della medesima legge. È la risposta che il viceministro all’Economia Luigi Casero ha fornito ieri in commissione Finanze alla Camera all’interrogazione presentata dai deputati di Scelta civica Giulio Cesare Sottanelli ed Enrico Zanetti. Questi ultimi avevano chiesto se era previsto un ampliamento dei casi di utilizzo del predetto istituto, al fine di favorire il risanamento di molte aziende in stato di crisi ancora reversibile, per il cui superamento lo strumento del piano attestato può risultare preferibile a quello dell’accordo di ristrutturazione e del concordato preventivo. In effetti, poiché al piano attestato viene normalmente associato uno stato di crisi meno grave di quelli che generalmente sussistono in presenza dell’utilizzo di tali altri istituti, anche per ragioni di natura commerciale e reputazionali molte imprese lo preferiscono a questi ultimi.

Dopo aver rappresentato che sulla base delle norme vigenti la transazione fiscale può trovare applicazione solo nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis) e di un concordato preventivo e non anche di un piano attestato, il viceministro Casero ha evidenziato, relativamente a un’eventuale modifica normativa nel senso prospettato dagli interroganti, che l’ampliamento dell’attuale ambito applicativo ridurrebbe le tutele del credito erariale, privandolo della garanzia giurisdizionale del procedimento, la quale assicura il controllo di legittimità e di convenienza dell’interesse pubblico.

In altri termini il taglio dei debiti fiscali e il pagamento di questi ultimi mediante dilazioni di natura straordinaria, che sono gli effetti tipici della transazione fiscale, devono essere consentiti solo in presenza di un controllo dell’autorità giudiziaria, che ha luogo, appunto, nel concordato preventivo e nell’ accordo di ristrutturazione , ma non è previsto in relazione al piano attestato disciplinato dall’articolo 67.

La risposta all’interrogazione fa riferimento, per quanto attiene al predetto controllo di legittimità, al ruolo svolto a tal fine dall’attestazione concernente l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato, rilasciata da un professionista munito di particolari requisiti, il quale, in presenza di una transazione fiscale, deve esprimere anche una specifica valutazione circa la convenienza del trattamento con essa proposto all’erario rispetto ad altre possibili soluzioni. A dire il vero l’attestazione del piano è prevista anche in relazione all’istituto ex articolo 67: pertanto, se l’ostacolo all’estensione del campo di applicazione della transazione fiscale all’istituto del piano attestato fosse da rinvenire nella necessità di avvalersi anche in questo caso del controllo tipico dell’attestatore , sarebbe agevole superarla, stabilendo che anche nell’ambito del piano attestato quest’ultimo, il cui intervento è già prescritto, renda una specifica attestazione concernente il trattamento dei crediti erariali.

Quel che comunque mancherebbe è, invece, il controllo di legittimità esercitato dall’autorità giudiziaria, il quale è allo stato previsto solo nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo.

La risposta al question time sui piani attestati

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©