Adempimenti

Memorizzazione corrispettivi verso sanzioni più leggere

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Il Forum sulla fatturazione elettronica tenutosi ieri ha costituito anche l’occasione per fare il punto sull’obbligo dei corrispettivi telematici.

Richiamando gli ultimi provvedimenti direttoriali adottati nel corso del mese di dicembre 2019, l’Agenzia ha ricordato le future evoluzioni del sistema, su cui si stanno predisponendo le relative regole tecniche, compresa l’utilizzabilità di mezzi di pagamento Pos ai fini della memorizzazione e trasmissione dei dati delle vendite. Inoltre è stata anticipata la necessità di intervenire normativamente modificando la disciplina sanzionatoria: l’articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 127/2015 prevede infatti che non solo la mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ma anche la loro memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri comporta l’applicazione di una sanzione in misura pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.

Quanto alla lotteria degli scontrini, la partecipazione dei consumatori finali richiede la generazione del codice lotteria il quale verrà prodotto, in formato cartaceo o elettronico, analogamente all’attuale tessera sanitaria contenendo un codice a barre. Infine, con il provvedimento direttoriale del 20 dicembre 2019 è stato introdotto un adeguamento software sia degli RT che della procedura web delle Entrate per gestire e trasmettere in modo più puntuale alcune operazioni così da importare direttamente in contabilità, anche massivamente, i dati presenti nel portale “fatture e corrispettivi”. L’adeguamento è possibile in modo graduale nel corso del 1° semestre 2020 e diverrà definitivamente operativo a partire dal 1° luglio 2020. Registratori telematici e procedura web saranno infatti in grado di gestire a decorrere dal 1° marzo 2020, tra le altre, le differenziazioni tra cessioni di beni e prestazioni di servizi, le multiattività, i resi e gli annulli (senza necessità di richiamare il documento originario), i buoni pasto, le cessioni omaggio, le cessioni di beni in sospeso e cioè non consegnati (e quindi con corrispettivo non percepito in tutto o in parte), le prestazioni di servizio non riscosse per successiva emissione di fattura (il caso tipico è quello dei ristoranti con fattura a fine mese per i pasti erogati nel corso dello stesso periodo), le fatture da RT oltre che i corrispettivi non riscossi in caso di distinta contabile riepilogativa SSN (solo per RT configurati per sistema TS).

In fase di installazione, presso il singolo esercente, l’RT dovrebbe inoltre essere configurato per consentire di gestire queste operazioni particolari quando di suo interesse specifico. È stato anche precisato come è necessario che il documento commerciale riporti una descrizione, seppure minimale, dei beni ceduti e servizi prestati non essendo invece possibile limitarsi, come accaduto invece per i registratori di cassa, alla semplice ripartizione dei beni sulla base dei reparti.

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