Adempimenti

Mensa aziendale, controlli ridotti con scontrini o fatture elettronici

Risposta 331: non basta la tracciabilità dei pagamenti per tagliare i termini. Operazioni certificate per il beneficio

Termini di accertamento ridotti se si garantiscono non solo la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro ma anche la certificazione delle relative operazioni con fattura elettronica o corrispettivi telematici. Per avvalersi della riduzione biennale dei controlli occorre quindi emettere scontrini o fatture elettroniche anche quando si esercitano attività economiche al momento esonerate dall’obbligo di certificazione. È il principale chiarimento della risposta a interpello 331 delle Entrate pubblicata l’11 maggio.

Se si vuole ottenere la riduzione dei termini accertativi, è necessario quindi documentare fiscalmente il servizio di mensa aziendale reso a favore dei propri dipendenti, oggetto dell’istanza, il quale di per sé rientrerebbe tra le attività esonerate dalla certificazione.

L’Agenzia ricostruisce l’evoluzione normativa dell’articolo 3 del Dlgs 127/2015, il quale riconosceva inizialmente, tra gli altri incentivi, la riduzione dei termini di accertamento a favore di quei contribuenti i quali in via facoltativa, non essendo ancora operante l’obbligo, avessero emesso fatture elettroniche e corrispettivi telematici per documentare le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 e, allo stesso tempo, avessero effettuato e ricevuto solamente pagamenti elettronici. Dal 1° gennaio 2020, è stato eliminato nel testo della norma il riferimento alle operazioni ex articolo 22 del decreto Iva.

Come precisato dalle Entrate, nonostante l’abrogazione, la modalità di certificazione dei corrispettivi di tali operazioni rileva comunque, tanto che memorizzazione elettronica ed invio telematico costituiscono presupposto strutturale e regola generale di certificazione dei corrispettivi di tutte le operazioni di commercio al minuto e assimilate. In assenza di documentazione delle operazioni, la tracciabilità dei pagamenti non è perciò di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza. Di tale beneficio non possono avvalersi neppure coloro che, pur esonerati dalla documentazione, non vi ricorrono volontariamente.

La risposta a interpello, nel riconoscere l’alternatività tra fattura elettronica e corrispettivi telematici, chiarisce anche i comportamenti da tenere in caso di fatturazione.

Per i pasti consumati in mensa, i pagamenti ricevuti dai dipendenti sono considerati tracciati anche quando avvengono con addebito in busta paga del dovuto, sebbene tale modalità non risulti puntualmente elencata tra gli strumenti che ne assicurano la tracciabilità dal Dm del 4 agosto 2016.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©