Imposte

Mercatini dell’usato, il rivenditore cede i beni all’acquirente con scontrino esente da Iva

La risposta a interpello 232: la provvigione è rilevante ai fini Iva ma nel caso specifico il venditore è in regime forfettario

Nel mercatino dei beni usati doppio regime Iva tra committente, mandatario e cliente finale. La particolare fattispecie viene esaminata dall’agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 232/2020.

Il caso riguardava un’agenzia di affari esercente l’attività di rivendita di beni usati di proprietà di soggetti privati, vale a dire un mercatino dell’usato. Il funzionamento dell’attività è il seguente: il privato consegna i beni da vendere al rivenditore pattuendo, con quest’ultimo, un prezzo. In caso di vendita del bene entro 60 giorni, il prezzo riscosso viene ripartito in misura pari al 50% tra venditore e privato; nel caso di mancata vendita entro 60 giorni dal loro affidamento, il proprietario ha l’onere di ritirarli nei successivi 10 giorni; diversamente, gli stessi sono acquisiti a titolo gratuito dall’esercente l’attività.

Al momento della cessione del bene, il rivenditore rilascia all’acquirente uno «scontrino esente Iva», mentre al privato proprietario del bene rilascia una ricevuta che riporta il prezzo realizzato, nonché il timbro della ditta e l’indicazione dell’articolo venduto.

Il rivenditore istante dichiarava, inoltre, di avvalersi del regime forfetario disciplinato dalla legge 190/2014. Nell’interpello, il rivenditore chiedeva se ai fini della certificazione dei corrispettivi percepiti al momento della vendita, avesse l’obbligo di installare il registratore telematico, e se, ai fini dell’imposizione diretta, dovesse considerare quale reddito sul quale applicare le percentuali di forfetizzazione, l’intero prezzo di cessione o solo il suo effettivo guadagno (pari al 50% del prezzo).

Nella risposta l’agenzia delle Entrate afferma che l’attività, come descritta, può essere ricondotta alla fattispecie del mandato con rappresentanza (articolo 1704 del Codice civile). Pertanto, la cessione del bene al cliente finale non è rilevante ai fini Iva, poiché il committente è un privato e può essere documentata mediante una semplice quietanza; ugualmente, può essere documentato con una quietanza il riversamento dell’importo pattuito al committente.

È invece rilevante ai fini Iva il compenso spettante al rivenditore (provvigione), pari al 50% del prezzo anche se, per effetto dell’applicazione del regime forfetario, non è soggetto ad imposta.

Tale compenso, precisa l’agenzia, va documentato con fattura (emessa nei confronti del proprietario del bene) che, che nella fattispecie è cartacea. I contribuenti forfetari, come previsto dall’articolo 1 del Dlgs 127/2015 sono infatti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Diverso è il caso in cui, a seguito della mancata vendita del bene nei 60 giorni, il rivenditore lo acquisisca gratuitamente. In questa ipotesi, la cessione dell’usato non può essere ricondotta al mandato con rappresentanza ma alla cessione di un bene di proprietà soggetta all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Resta però ferma, la possibilità di emettere, in luogo dello scontrino, la fattura. Si ricorda, infatti, che l’articolo 3 del Dpr 696/1996 dispone che il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio se per l’operazione viene emessa la fattura che nella fattispecie è priva dell’imposta per effetto del regime forfetario.

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