Merci confiscate in dogana: Iva e accise restano dovute
Corte di Giustizia Ue: la confisca delle merci di contrabbando, avvenuta dopo l’importazione illegale, cancella solo l’obbligazione doganale
Nei casi di contrabbando di merci, se queste vengono sequestrate e successivamente confiscate, l’obbligazione doganale si estingue. Ma per le merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione europea, ciò non comporta l’estinzione dell’obbligazione connessa alle accise e all’Iva. Lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza relativa alla causa C-489/2020 del 7 aprile 2022.
I giudici del Lussemburgo spiegano infatti che la direttiva 2008/118/Ce non contiene disposizioni che prevedano l’estinzione dell’obbligo di pagare i diritti di accisa nell’ipotesi di estinzione dell’obbligazione doganale relativa alle merci di contrabbando. Ne consegue che, una volta divenute esigibili, le accise e l’Iva su tali merci sono dovute.
Nel caso in questione, la ricorrente del procedimento principale aveva introdotto illegalmente sigarette nel territorio unionale. Merce che era stata quindi sequestrata e poi confiscata dalle Autorità doganali di frontiera.
L’amministrazione finanziaria, stante il contrabbando, ha contestato alla ricorrente l’omesso pagamento di accise e Iva all’importazione; mentre nulla ha richiesto a titolo di dazi doganali. Ciò in quanto l’articolo 124, paragrafo 1, lettera e) del Codice doganale dell’Ue (regolamento 952/2013) prevede che l’obbligazione doganale si estingue nell’ipotesi di sequestro e confisca delle merci.
Il giudice del rinvio si è interrogato sulla rilevanza doganale di tale fattispecie e sull’incidenza dell’estinzione dell’obbligazione doganale sull’obbligo di versare l’accisa e l’Iva all’importazione. In particolare, ha rilevato che né la direttiva 2008/118/Ce in tema di accise, né la direttiva 2006/112/Ce in tema di Iva prevedono l’estinzione delle obbligazioni in caso di introduzione illegittima di merci nel territorio unionale, seguita dal sequestro e dalla confisca di merci.
La Corte Ue ha innanzitutto rilevato che l’articolo 124, paragrafo 1, lettera e) del Codice doganale dell’Unione – a differenza del precedente articolo 233, comma 1, lettera d) del regolamento 2913/92 – non subordina più l’estinzione dell’obbligazione doganale alla condizione che il sequestro avvenga contestualmente all’introduzione delle merci nel territorio eurounitario. Da ciò consegue che il sequestro e la successiva confisca dei beni, dopo l’introduzione illegale, estinguono l’obbligazione doganale, ferma restando la facoltà per l’amministrazione finanziaria di sanzionare la fattispecie in modo proporzionato ed adeguato.
Con riferimento alle accise, la Corte ha chiarito che tali imposte divengono esigibili al momento dell’immissione in consumo nello Stato membro e che viene ricompresa in questa fattispecie l’importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa, sempreché non siano vincolati all’atto di importazione a un regime sospensivo dall’imposta.
Del resto, la direttiva 2008/118/Ce non contiene disposizioni che prevedano l’estinzione dell’obbligo di pagare i diritti di accisa in caso di estinzione dell’obbligazione doganale relativa alle merci di contrabbando. Dunque, una volta divenuta esigibile, l’accisa su tali merci resta dovuta.
Con riguardo all’Iva, i giudici hanno ricordato che il fatto generatore si verifica e l’imposta diviene esigibile all’atto dell’importazione. La debenza dell’Iva, in altri termini, sorge quando le merci sono entrate nel circuito economico dell’Ue e hanno potuto essere oggetto di consumo.
Tuttavia, al pari delle accise, la direttiva 2006/112/Ce non prevede l’estinzione dell’obbligo di pagare l’Iva in caso di estinzione dell’obbligazione doganale relativa alle merci di contrabbando: pertanto, una volta divenuta esigibile per via dell’importazione, l’Iva resta dovuta.