Imposte

Mesi di fermo attività neutralizzabili ai fini del premio di risultato

La risposta a interpello 270: via libera all’accordo che riduce il periodo in cui confrontare la performance

di Enzo De Fusco

Il datore di lavoro può applicare l’aliquota Irpef del 10% sui premi di risultato anche se l’accordo sindacale ridetermina il periodo congruo a seguito dell’emergenza sanitaria. È questa la notizia che emerge dall’interpello 270/2021 dell’agenzia delle Entrate, che affronta per la prima volta il tema degli indici incrementali alla luce dell’emergenza sanitaria.

Il 29 marzo 2019 un’azienda ha sottoscritto un accordo con decorrenza dal 1°gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2019 per istituire un premio di risultato, variabile e non determinabile a priori, strutturato sulla base dell’incremento dell’Ebitda, ovvero dell’incremento dell’Ebidta del 2019 rispetto a quello del 2018.

In considerazione dell’emergenza sanitaria registrata dal febbraio 2020, l’accordo è stato più volte prorogato fino all’ 8 ottobre 2020. Al fine di poter confrontare in modo omogeneo l’Ebitda del 2020 con quello del 2019, è stato convenuto di ricalcolare l’Ebitda del 2019, riducendolo in proporzione al numero dei giorni di sospensione dell’attività del 2020. In altri termini l’azienda ha rideterminato l’Ebitda dei mesi da marzo a giugno 2019, ipotizzando un numero di giorni di sospensione identico a quello del 2020 e provvedendo a ridurre il relativo ammontare in modo proporzionale.

L’agenzia delle Entrate ha sottolineato che la regola generale per godere della detassazione è quella secondo cui non è sufficiente che, al termine del periodo di maturazione del premio, l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Non c’è dubbio che il periodo di pandemia registrato nel 2020 ha fatto saltare ogni tipo di programmazione di incrementalità dei risultati aziendali. Per questo motivo, l’azienda istante ha provato a trovare una soluzione per neutralizzare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria.

L’Agenzia ha sottolineato che la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19, attestata nell’accordo aziendale dell’8 ottobre 2020, non ostacola l’applicazione del regime agevolato, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti.

Questo è un principio nuovo e molto interessante che va verso la direzione di neutralizzare questo periodo negativo e straordinario dall’applicazione delle norme pensate per un sistema economico normale.

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