Diritto

Mini-imprese in crisi, l’iter negoziato amplia le possibilità di emersione

di Claudio Ceradini

Nuovi strumenti per le imprese sotto soglia che sceglieranno la strada della composizione negoziata che dal 15 novembre scorso si è aggiunta a quella collaudata del sovraindebitamento prevista dalla legge 3/2012. Misure protettive, prededucibilità dei finanziamenti e ampliato novero delle soluzioni disponibili all’esito delle trattative sono le principali novità che il decreto legge 118/2021 riserva alla categoria dei soggetti non fallibili per limiti dimensionali.

Vantaggi

Il piccolo imprenditore, che non superi i limiti di fatturato, attivo e indebitamento previsti dall’articolo 1 della legge fallimentare (media degli ultimi tre esercizi non superiore per i ricavi a 200mila euro e per l’attivo a 300mila euro, e indebitamento non superiore ad euro 500mila), accede alla composizione negoziata con una dote documentale più contenuta rispetto alle imprese sopra soglia.
Tenuto conto della esiguità organizzativa del piccolo imprenditore, l’articolo 17 prevede che l’istanza di nomina dell’esperto non richieda il corredo della relazione sull’attività svolta, del piano finanziario per i successivi sei mesi e delle iniziative industriali da adottare per la soluzione della crisi. È di certo una semplificazione iniziale, che alla decisione del piccolo imprenditore su come risolvere i propri problemi concede solo più tempo, senza eluderla o delegarla all’esperto.
Dal punto di vista procedimentale anche all’impresa sotto soglia è oggi consentito di beneficiare delle misure protettive, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore o acquisire cause di prelazione non concordate nel corso delle trattative prodromiche alla soluzione della crisi, e precisamente dal momento della iscrizione nel registro delle imprese della nomina dell’esperto. Ne erano esclusi fino all’entrata in vigore del Dl 118, perché la disciplina del sovraindebitamento (legge 3/2012) non le prevede, ed è senz’altro una novità che rende anche il percorso di risanamento dei piccoli imprenditori più solido ed affidabile.
Allo stesso fine concorre anche l’allargamento dello spettro dei finanziamenti prededucibili, anche se per il piccolo imprenditore in crisi non sono una novità assoluta. L’articolo 13, comma 4bis, della legge 3/2012 assegna infatti da ormai dieci anni ai crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti da sovraindebitamento il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri.
Le novità introdotte dal Dl 118 sono però due, ed entrambe rilevanti. In primo luogo è desumibile dalla lettura dell’articolo 10, comma primo, lettera a) che l’impresa sotto soglia possa oggi richiedere il riconoscimento della prededuzione anche per i finanziamenti urgenti, nel corso della composizione negoziata, talvolta anche più importanti di quelli contratti prima, in fase di accesso, o dopo, durante l’esecuzione del piano. La seconda novità riguarda i finanziamenti soci: anche l’imprenditore sotto soglia potrà chiedere ed ottenere che i finanziamenti eseguiti dai soci siano esentati dalla postergazione, ed anzi beneficino della prededuzione, analogamente a quanto previsto per i soggetti fallibili dall’articolo 182quater, terzo comma, della Legge fallimentare.
Si ampliano con il decreto legge 118/2021 anche le soluzioni disponibili all’esito delle trattative. Oltre all’accordo di ristrutturazione dei debiti ed alla liquidazione dei beni previsti dalla legge 3/2012 l’impresa sotto soglia può oggi accedere alla convenzione di moratoria, al contratto idoneo ad assicurare la continuità, all’accordo sottoscritto dall’esperto e produttivo degli effetti del piano attestato ed infine al concordato semplificato.

E svantaggi

La nota dolente riguarda le misure premiali, previste dall’articolo 14 del Dl 118. Non è chiaro infatti se il riferimento letterale alle soluzioni previste dall’articolo 11 per gli imprenditori maggiori, all’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, ed insieme l’assenza di qualsiasi espresso riferimento al debitore sotto soglia, debba interpretarsi come una esclusione, che sembrerebbe poco ragionevole.

Confronto
I vantaggi della procedura negoziata rispetto alla legge 3/2012 sul sovraindebitamento
Misure protettive

L’imprenditore sotto soglia può richiedere ed ottenere il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e di acquisire prelazioni non concordate
Obbligo di ricapitalizzazione
L’imprenditore sotto soglia può beneficiare della deroga all’obbligo di ricapitalizzazione nei casi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis quarto, quinto e sesto comma e 2482ter del Codice civile, per tutta la durata delle trattative, cosicchè non opera nei suoi confronti la causa di scioglimento (articolo 2484, comma primo, n. 4).
Finanziamenti soci prededotti
Nella composizione negoziata anche l’imprenditore sotto soglia può richiedere il riconoscimento della prededuzione dei finanziamenti eseguiti dai soci, sulla base dell’articolo 111 della legge fallimentare

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