Diritto

Mini-imprese e professionisti, la via del concordato minore

Il Codice della crisi sostituisce e modifica le norme della legge 3/2012. Diversamente dall’accordo di ristrutturazione non è accessibile ai consumatori

di Marco Aiello e Stefano A. Cerrato

Le nuove norme del Codice della crisi e dell’insolvenza, entrate in vigore il 15 luglio scorso, non hanno sostituito solo quelle previste dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), ma anche la disciplina del sovraindebitamento (legge 3/2012), anch’essa rivista, nonostante fosse stata già modificata a dicembre 2020 con l’intento di anticipare l’applicazione di alcune previsioni del nuovo Codice (la cui complessiva entrata in vigore era stata invece differita, lasciando così spazio a rilevanti cambiamenti), ritenute più adatte a far fronte agli effetti della crisi economica su consumatori e imprese non fallibili.

Ambito di applicazione

Le regole della legge 3/2012 continueranno ad applicarsi a tutte le domande presentate entro il 14 luglio, mentre dal 15 luglio si farà riferimento al Codice della crisi.

Nel nuovo impianto il sovraindebitamento è inteso come la crisi o l’insolvenza del consumatore, professionista, imprenditore minore o agricolo, start-up innovativa e di ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali. Non cambiano invece i soggetti ammessi alle procedure di sovraindebitamento.

I nuovi strumenti

Il concordato minore sostituisce l’accordo di composizione della crisi previsto dalla legge 3/2012 ed è destinato ai sovraindebitati diversi dal consumatore (professionista, imprenditore minore o agricolo, start-up innovativa). Mentre fino al 15 luglio il consumatore poteva scegliere fra l’accordo di composizione e il piano a lui specificamente rivolto, da quella data in poi può utilizzare solo l’iter della ristrutturazione speciale a lui appositamente dedicato.

Il nuovo istituto presenta oggettive affinità con il concordato preventivo, la cui disciplina è oggetto di richiamo con riguardo ai profili non specificamente disciplinati (l’accordo di composizione presentava invece affinità con l’accordo di ristrutturazione).

Per accedere al concordato minore è necessario non aver già profittato dell’esdebitazione nei 5 anni antecedenti o per 2 volte in qualsiasi tempo. Occorre inoltre che non siano stati commessi atti in frode ai creditori.

Di regola il concordato minore postula la prosecuzione dell’attività, imprenditoriale o professionale. La liquidazione è ammessa solo in presenza di un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, introducendo un vincolo che, invece, l’accordo di composizione non prevedeva (si veda il confronto in fondo al pezzo).

Fatta salva la prosecuzione dell’attività, il contenuto della proposta è libero. Deve indicare tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma. È possibile la suddivisione dei creditori in classi, che diventa obbligatoria per i titolari di garanzie prestate da terzi.

Come nell’accordo di composizione è prevista la possibilità di falcidiare le poste assistite da privilegio, purché sia assicurato un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile nella liquidazione. Viene inoltre mantenuta la regola per cui, nella continuità, è ammesso il rimborso ai termini convenuti delle rate a scadere del mutuo assistito da garanzia reale su beni strumentali, purché al momento della domanda le rate pregresse risultino pagate o il giudice abbia autorizzato il pagamento dello scaduto a tale data. L’organismo di composizione della crisi deve inoltre attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione e che non vi è lesione dei diritti degli altri creditori.

Diversamente dall’accordo di ristrutturazione, il concordato minore non prevede invece né la necessità di assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili, né la moratoria annuale per il pagamento dei crediti assistiti da prelazione su beni non destinati alla cessione.

Il confronto fra vecchie e nuove regole
LA DEFINIZIONE

Legge 3/2012

Per sovraindebitamento si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà o la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni

Codice della crisi

Per sovraindebitamento si intende lo stato di crisi o di insolvenza di consumatori, professionisti, imprenditori minori o agricoli, start-up e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali

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