Imposte

Minicrociere, al trasporto di persone su acqua con altri servizi si applica l’Iva al 22%

La risoluzione 8/E/2021: solo il mero trasporto di persone per vie d’acqua può fruire delle aliquote agevolate Iva

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di Benedetto Santacroce

Solo il mero trasporto di persone per vie d’acqua può fruire delle aliquote agevolate Iva. Al contrario, se al trasporto si aggiunge, con un unico corrispettivo e da un unico prestatore un servizio di somministrazione o altri servizi turistici ricreativi l’aliquota è del 22 per cento.

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 8/E/2021 torna sul tema delle minicrociere che abbinano servizi di trasporto con altri servizi e con maggiore dovizia di particolari e in riferimento ad una casistica più ampia di quanto aveva fatto con la risposta 225/E/2019, specifica in modo tassativo che il trattamento al 22% è determinato dal fatto che siamo in presenza di un servizio complesso in cui non è possibile il frazionamento dei servizi, ma va considerato nella sua globalità.

L’Agenzia, d’altro canto, esclude che nel caso di specie si possa parlare di un servizio principale e di uno o più servizi accessori. Per suffragare la sua tesi l’Agenzia, oltre a riprendere la nozione civilistica di trasporto, che è il contratto con cui il vettore si obbliga, verso corrispettivo a trasferire persone e cose «da un luogo a un altro», riesamina la giurisprudenza di legittimità nazionale ed europea.

Proprio da tale ricostruzione giunge alla conclusione che la non imponibilità, ovvero le aliquote ridotte del 5 e del 10 % possono trovare applicazione nelle ipotesi in cui il servizio reso si traduca effettivamente nel solo «mero trasporto». Quanto invece al trattamento da riservare alle «prestazioni complesse» deve trovare applicazione, quale servizio generico, l’aliquota ordinaria del 22 per cento.

La tassativa posizione dell’Agenzia deve far riflettere l’intera categoria di coloro che realizzano servizi via mare con revisione di abitudini ormai consolidate.

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