Mlbo, perdite ed eccedenze di interessi passivi prodotte dalla newco possono essere riportate dall’incorporante
La risposta a interpello 430 non si pronuncia sulla dichiarazione omessa, da cui proviene il riporto delle posizioni soggettive
Sulla scia dello sdoganamento intervenuto con la circolare 6/E/2016, le perdite e le eccedenze di interessi passivi prodotte dalla newco in un’operazione di merger leveraged buy out (Mlbo) ai sensi dell’articolo 2501-bis del Codice civile possono essere riportate dall’incorporante. È questa la risposta delle Entrate all’interpello 430 del 2 ottobre.
L’operazione riguarda una fusione per incorporazione (inversa) da parte della società operativa (target) della newco che è stata costituita ad hoc per l’acquisizione. L’operazione è a leva finanziaria perché la newco si è indebitata per procedere all’acquisizione e i soggetti finanziatori si basano sui flussi di cassa prodotti dalla target. È per questo motivo, infatti, che in queste operazioni si procede poi ad una fusione diretta o inversa, per far sì che la generazione dei flussi di cassa avvenga da parte del medesimo soggetto che ha contratto il debito. È infatti una prerogativa “imposta” dagli stessi soggetti finanziatori. La target non ha né perdite fiscali, né tantomeno eccedenze di interessi passivi indeducibili o di Ace né con riguardo al 2018 né nel periodo intermedio che va dal 1° gennaio 2019 alla data di efficacia giuridica della fusione.
Quanto alla newco essa ha realizzato perdite ed eccedenze di interessi passivi indeducibili sia per il 2018 sia per la frazione del 2019, imputabili alla sua natura di holding, avendo sostenuto solo costi di natura amministrativa e interessi passivi a servizio del debito contratto per l’acquisizione. Sennonché l’istante fa presente che in relazione al 2018 la newco non ha presentato la dichiarazione dei redditi né entro la scadenza del 30 novembre 2019 né tantomeno nei 90 giorni successivi, cosicché ci si trova nella fattispecie della dichiarazione omessa. L’aspetto sanzionatorio della stessa sarebbe limitato alla sanzione fissa se non sono dovute imposte, come del resto la stessa Agenzia ha avuto modo di chiarire (circolare 42/E/16 paragrafo 3.1.4) e non precluderebbe al riporto perdite secondo la dottrina (norma Aidc 206/2019). Peraltro in relazione al tema simile dei crediti d’imposta non è preclusivo al riporto il fatto di aver omesso la dichiarazione (circolare 21/E/13).
L’Agenzia ricorda i limiti al riporto delle perdite ex articolo 172, comma 7, del Tuir in base all’activity test (ovvero una certa soglia di ricavi e di costi del personale dipendente che testimoniano l’assenza di depotenziamento della struttura) e al limite patrimoniale, che si estendono anche agli interessi passivi e all’Ace. In particolare le operazioni di Mlbo sono state sdoganate con la circolare 6/E/16 motivo per cui tanto la capitalizzazione della newco quanto il sostenimento di perdite e interessi passivi sono fisiologici alla tipologia di operazione che fa massiccio ricorso alla leva finanziaria per l’acquisizione.
Pertanto si dà il via libera su tutto, salvo il fatto che secondo l’Agenzia esula dalla risposta la tematica della dichiarazione omessa. Peccato però che da lì proviene il riporto delle posizioni soggettive, motivo per cui una chiara presa di posizione sarebbe stata auspicabile.