Moda e tessile, bonus rimanenze per le imprese di 40 settori: il Dm in Gazzetta
In Gazzetta il decreto Mise con la lista dei codici Ateco. bonus del 30% attende un provvedimento delle Entrate<br/>
Sono quaranta le attività dell’industria tessile-moda, del calzaturiero e della pelletteria ammesse al credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino. La lista è contenuta nel decreto firmato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre, penultimo passo per rendere operativa l’agevolazione anti-crisi inserita nel decreto rilancio del 2020 e rinnovata per il 2021 con il decreto Sostegni bis.
L’ultimo tassello sarà un provvedimento dell’agenzia delle Entrate, che dovrà stabilire modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, oltre alle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa (95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022).
Il “bonus” dovrebbe almeno in parte indennizzare imprese appartenenti a settori che in piena pandemia sono stati fortemente penalizzati dalla stagionalità dei prodotti. Il decreto Mise elenca 40 Codici Ateco cui le imprese dovranno fare riferimento per essere certe di potere avere diritto al credito d’imposta previsto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Si va dalla fabbricazione di tessuti a maglia a quella di tappeti e moquette, dalla biancheria e l’intimo all’abbigliamento sportivo e ai frustini per l’equitazione. Ma nella lista hanno trovato posto anche la produzione di «prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili», di bigiotteria e pietre per gioielleria, di ombrelli e bottoni e montature per occhiali (si veda la tabella in pagina).
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022. Nel rinnovare la misura per il 2021, il decreto sostegni bis ha precisato che le imprese che puntano al credito d’imposta devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle entrate. Proprio dalle Entrate si attende ora un provvedimento che definisca le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, oltre alle modalità di monitoraggio degli utilizzi del tax credit e del rispetto dei limiti di spesa. È probabile che si adotti lo stesso meccanismo introdotto per il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Quindi la prenotazione del tax credit e il successivo conteggio dell’Agenzia, per poi ripartire il bonus effettivo per singolo beneficiario nel caso si superi il limite delle risorse statali disponibili.
Quanto al calcolo delle rimanenze, il decreto rilancio del 2020 ha previsto che i controlli siano svolti sulla base dei bilanci se certificati. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono invece presentare una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione abilitati.
Articolo aggiornato il 29 settembre.