Adempimenti

Nella Certificazione unica 2021 il trattamento integrativo. Approvato anche il 770

Registrato il premio da 100 euro per chi non è stato in smart working a marzo

di Barbara Massara

Con il provvedimento delle Entrate 13104/2021 del 15 gennaio è stato definitivamente approvato il nuovo schema di certificazione unica e le relative istruzioni, pubblicate sul sito insieme alle specifiche tecniche utili per la trasmissione dei flussi.

La nuova scadenza del 31 marzo 2021 è unificata, in quanto vale sia per la trasmissione telematica delle Cu ordinarie all'amministrazione finanziaria, che per la consegna/invio della Cu sintetica al percipiente del reddito certificato. Rimane fermo il termine del 31 ottobre 2021 (che in quanto coincidente con la domenica slitta al 1° novembre) per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Il modello importa le novità introdotte da luglio scorso dal Dl 3/2020 in materia di riduzione del cuneo fiscale, con l'abrogazione del bonus Renzi, e la relativa sostituzione con le due alternative misure del trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione. In ragione della coesistenza nel 2020 di tali diverse misure, il sostituto dovrà distinguere i rispettivi giorni di spettanza del primo semestre (punto 13) e del secondo semestre 2020 (punto 14), che non potranno rispettivamente eccedere i 181 e 184 giorni, e che dovranno coincidere con il numero dei giorni delle detrazioni (punto 6). Al riguardo precisano le istruzioni che solo nel caso di rapporto di durata inferiore all'anno solare con inizio prima del 29 febbraio, nel primo semestre (punto 13) dovrà considerarsi incluso anche il 29 febbraio.

L'ulteriore detrazione dovrà essere esposta al punto 368, mentre al trattamento integrativo è dedicata una specifica sezione (punti 400-410).

Infine, se il sostituto ai fini del riconoscimento del bonus Renzi e del trattamento integrativo ha applicato la cd clausola di salvaguardia ex art. 128 del DL n. 34/2020, dovrà indicarlo nell'apposita sezione (punti 478-480), specificando il reddito effettivamente percepito e quello “contrattuale” che avrebbe percepito se non avesse fruito dell'ammortizzatore sociale e/o del congedo Covid.

In materia di detrazione per oneri ex art. 15 del Tuir, le istruzioni ricordano che, in base alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020, il relativo importo è da riconoscere per intero per i redditi complessivi fino a 120mila euro, ed in misura proporzionale per quelli superiori, fatta eccezione per le spese mediche e gli interessi passivi su mutuo sempre integralmente detraibili. La sezione “Altri dati” oltre ad ospitare i redditi esenti dei lavoratori impatriati determinati secondo le nuove regole in vigore dal 2020, contiene il premio di 100 euro riconosciuto al dipendente che a marzo 2020 non ha lavorato in regime di smart working .

Con provvedimento datato sempre 15 gennaio, diventa altresì definitivo il nuovo modello 770/2021 reddito 2020 e le relative istruzioni, pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

(Articolo aggiornato il 18 marzo 2021)

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