Adempimenti

Modelli F24 online per i sostituti dal 16 gennaio

di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Obbligo di utilizzo dei servizi telematici delle Entrate per tutti i crediti gestiti dai sostituti d’imposta, di fatto con decorrenza da giovedì prossimo – 16 gennaio – oltre che per tutti i soggetti privati, anche quando la delega non abbia saldo zero. Sono le principali novità introdotte dal decreto fiscale 2019 (articolo 3, comma 2, del Dl 124/2019) per arginare le indebite compensazioni.

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Dal punto di vista pratico, i nuovi obblighi comportano un aggravio amministrativo e di costi a carico di imprese e professionisti. Basti pensare che l’estensione dell’obbligo di usare i canali telematici in caso di esposizione nel modello F24 del credito riferito al bonus 80 euro obbliga di fatto tutti i contribuenti con dipendenti a usare i canali telematici per tutti gli F24. Di conseguenza, i soggetti non abilitati (Fisconline o Entratel) dovranno avvalersi di un intermediario abilitato per i pagamenti.

Le novità sono state oggetto di chiarimento da parte delle Entrate nella risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019.

Privati e sostituti d’imposta

Viene esteso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate laddove si intendano utilizzare in compensazione orizzontale crediti d’imposta (a prescindere dall’importo del credito). In pratica, si estendono ai privati le stesse regole valide per i soggetti titolari di partita Iva.

Prima di questa modifica tali soggetti potevano, invece, presentare gli F24 contenenti compensazioni dei crediti anche tramite i servizi telematici messi a disposizione delle banche (home e remote banking) o dalle poste, con l’unica condizione che non si trattasse di modelli di pagamento a saldo zero (o crediti d’imposta che richiedevano comunque l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia).

Il decreto estende l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia anche per tutti i crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e riguarda i crediti:

relativi ai rimborsi erogati dai sostituti d’imposta a seguito della presentazione dei modelli 730;

relativi al bonus Renzi.

Tali crediti erano esclusi dagli obblighi telematici secondo quanto chiarito dall’Agenzia (risoluzione 68/E/2017) sempre che nella delega di pagamento non fossero indicati altri crediti compensati “orizzontalmente”.

Per effetto della modifica normativa ora anche nel caso in cui il modello di pagamento preveda come unico credito utilizzato in compensazione il bonus 80 euro (e a prescindere dall’importo) c’è ora l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia.

Alla risoluzione 110/E/2019 è allegato un elenco dei codici tributo tra i quali anche quelli che determinano, per il sostituto d’imposta, l’obbligo di utilizzo della procedura telematica.

La decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Per i soggetti privati, quindi, l’obbligo riguarda i crediti emergenti dal modello Redditi 2020. Restano, invece, esclusi eventuali crediti maturati con la dichiarazione 2019 (periodo d’imposta 2018) anche se di fatto utilizzati in F24 nel corso del 2020.

Più problematica appare, invece, la questione legata ai crediti “infrannuali” maturati dai sostituti d’imposta nel 2019. Stando al dato letterale della norma l’obbligo sarebbe vigente già a partire dalla data di entrata in vigore del Dl 124/2019 (cioè dal 27 ottobre 2019). Tale conclusione è però in contrasto con il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente; pare quindi più corretto ritenere che l’obbligo decorra, dal 27 dicembre 2019. In pratica, con prossima scadenza di giovedì – 16 gennaio 2020 – la norma entrerebbe a regime.

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