Adempimenti

Modelli Isa: campo annotazioni per segnalare le anomalie del 2020

I correttivi anti crisi per alcuni contribuenti potrebbero non intercettare gli effetti della congiuntura

di Stefano Vignoli

Gli indici sintetici di affidabilità (Isa), elaborati con metodi di analisi basati su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, mirano a verificare normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale. Nonostante queste finalità (previste dall’articolo 9-bis del Dl 50/2017) siano difficilmente conciliabili con il periodo d’imposta 2020, che di “normale” non ha niente, lo strumento non è stato abbandonato dal Fisco, che ha ritenuto di continuare ad avvalersene pur adattandolo al mutato scenario economico con una revisione straordinaria e l’introduzione di nuove cause di esclusione e di correttivi anticrisi.
Revisioni e correttivi
Dopo la consueta revisione di circa la metà degli Isa che avviene annualmente (per il periodo d’imposta 2020 erano stati 87 quelli revisionati con Dm 2 febbraio 2021), il Fisco ha rivisto integralmente gli indici (Dm 30 aprile 2021) per cogliere gli effetti della crisi da Covid-19, come previsto dall’articolo 148 del decreto Rilancio 34/20.
Sono stati introdotti correttivi, in riferimento al periodo in corso al 31 dicembre 2020, sulla base delle informazioni reperite attraverso liquidazioni periodiche Iva, fatture elettroniche, corrispettivi telematici e dati Inps relativi al personale dipendente.
In funzione di alcuni fattori sintomatici della crisi economica – quali le giornate di chiusura forzata, la riduzione della produttività settoriale, il calo di ricavi e costi rispetto al periodo precedente – sono state così adeguate le stime degli indicatori sia di affidabilità che di anomalia.
Nuove cause di esclusione
Per alcune categorie di contribuenti, più colpiti dalla crisi economica, sono state introdotte nuove cause di esclusione limitatamente al periodo di imposta 2020. Si tratta, in particolare, di coloro che:
hanno subìto una contrazione di almeno il 33% dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, del Tuir, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1 (causa di esclusione “15”);
hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019; per chi ha avviato una nuova attività, la causa di esclusione già prevista per il 2019, viene pertanto estesa anche al secondo periodo d’imposta (“16”);
esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici Ateco riportati nella tabella 2 allegata alle istruzioni di parte generale dei modelli Isa (“17”). Nella lista, che comprende 167 codici Ateco, rientrano numerose attività che hanno patito gli effetti delle ripetute misure restrittive che hanno limitato i periodi di apertura: come ristoranti, bar e gelaterie, attività di intrattenimento (ad esempio, discoteche e sale giochi), oltre a numerose attività di servizi, commercio al dettaglio (mobili per la casa, confezioni per adulti, calzature, articoli di pelletteria, eccetera) e anche all’ingrosso, e manifatturiere.
Il modello Isa relativo al 2020 prevede anche una nuova causa di esclusione, la “18” con specifica “Altro”, che non è stato tuttavia chiarito a quali fattispecie si riferisca e risulta difficilmente utilizzabile.
I contribuenti interessati dalle casistiche di esclusione “Covid” sono comunque tenuti a compilare i modelli Isa per l’acquisizione dei dati economici, contabili e strutturali, anche se possono esimersi dall’acquisizione delle variabili precalcolate messe a disposizione dalle Entrate. Inoltre, non possono beneficiare delle premialità in quanto «operano in un contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici» (circolare 6/E/2021 e 16/E/2020). Così, anche chi, malgrado la crisi economica, ottenesse un punteggio superiore alle soglie individuate con il provvedimento del 26 aprile 2021, resterebbe comunque escluso dai vari vantaggi riconosciuti ai voti più alti (disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, innalzamento delle soglie di compensazione senza visto di conformità, riduzione di termini e poteri di accertamento).
Se i correttivi Covid non sono stati in grado di intercettare gli effetti della crisi subita da alcuni contribuenti, in presenza di una “brutta pagella” Isa, sarà opportuno compilare il campo annotazioni per segnalare le situazioni anomale o eccezionali verificatesi nel 2020 durante lo svolgimento dell’attività.
Nei modelli 2021 non vanno indicati nel quadro F (H per i professionisti) i contributi e le altre indennità erogati in via eccezionale a seguito della crisi sanitaria ed economica, in quanto non imponibili ex articolo 10-bis del Dl 137/2020. I contributi non rilevano inoltre ai fini dei ricavi utili a determinare l’attività prevalente alla quale applicare gli Isa.
I CASI RISOLTI
1. L’architetto colpito dalla crisi
Un architetto (codice Ateco 71.11.00) ha subìto gli effetti della crisi economica, con compensi scesi dai 200.000 euro del 2019 ai 130.000 euro del 2020. Cosa accade?
Il codice Ateco non rientra tra quelli oggetto di esclusione ma il calo dei compensi, pari al 35%, supera la soglia del 33% e comporta l’esclusione dagli Isa (causa “15”). L’architetto resta comunque tenuto a compilare il modello per l’acquisizione dei dati economici, contabili e strutturali.
2. L’attività avviata nel 2019
Un’attività di commercio elettronico di articoli da bambino ha aperto la partita Iva ed è stata

avviata ad aprile 2019 con codice Ateco 47.91.10 («Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet») e ha realizzato, nel corso del 2020, un’attività in forte crescita.
L’apertura della partita Iva dopo il 31 dicembre 2018 costituisce una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa (e dai benefici premiali), anche se l’imprenditore non ha patito gli effetti della crisi.
Occorrerà comunque compilare il modello Isa per la sola acquisizione dei dati.

3. L’immobiliare esclusa
Una società immobiliare (codice Ateco 68.20.01) detiene un immobile del costo storico di 1 milione di euro, e ha maturato affitti nel 2018 e 2019 pari a 70mila euro, ridotti a 35mila euro nel 2020 (media triennale dei ricavi 5,83%, inferiore al test di operatività).
Opera la causa di esclusione dovuta al calo di oltre il 33% dei ricavi. Anche se la compilazione degli Isa permettesse di ottenere un voto superiore a 9, la società resterebbe comunque esclusa dal beneficio della disapplicazione della disciplina della società di comodo (media triennale dei ricavi inferiore al 6%).
4. Il calo del supermercato
Un supermercato di prodotti alimentari (codice Ateco 47.11.20) in una località turistica ha subìto una forte contrazione dei corrispettivi, scesi dai 7 milioni del 2019 ai 5 milioni del 2020. Si è pertanto riscontrato un calo dei ricavi pari al 28,6 per cento.
Il calo non basta a giustificare l’esclusione dagli Isa, anche perché si è scesi sotto i 5.164.569 euro, soglia il cui superamento è un’altra causa di esclusione. Con voti Isa a partire da 8 si applicano i benefici premiali; ma se, come probabile, si ottenessero voti inferiori al 6 potrebbe essere utile compilare il quadro annotazioni.

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