Imposte

Modello 730 al Caf o all’intermediario, non serve il visto specifico per il credito oltre 5mila euro

L’importo in compensazione non può superare i 5mila euro per la dichiarazione presentata direttamente o tramite sostituto

La circolare 19/E delle Entrate analizza nello specifico le detrazioni e le deduzioni (nonché i crediti d’imposta) applicabili dal periodo d’imposta 2019. Le novità riguardano le compensazioni (quadro I), le spese sanitarie, istruzione e alcune nuove detrazioni fruibili per spese per la realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e per la «pace contributiva».

Compensazioni

È chiarito che in caso di dichiarazione modello 730 presentata a un Caf o a un professionista abilitato, tenuto conto che le attività di controllo ai fini del visto di conformità sono state svolte dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, anche in caso di indicazione nel Quadro I del modello 730 di un credito oltre 5mila euro per l’utilizzo in compensazione con F24, non è necessario richiedere l’apposizione di uno specifico visto di conformità. Viceversa, nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata direttamente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore a 5mila euro.

Spese mediche

La novità riguarda il fatto che dal 2019 non sono più detraibili le spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali. Inoltre, si segnala che, in circolare è stato, previsto, da quest’anno, uno specifico paragrafo riguardante le Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo E1 colonna 1). Tali spese sanitarie che troverebbero ordinaria collocazione nel rigo E1, colonna 2, se correlate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, vanno invece distintamente indicate nella colonna 1 del rigo E1.

Ciò al fine di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza, infatti, viene indicata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale nel prospetto di liquidazione (730-3) per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione.

Spese istruzione

Sono detraibili, come noto, nella misura del 19% le spese di istruzione (da indicare con il codice 12 nei righi E08/E10) per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (sia per scuole statali che paritarie private ed enti locali). La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate potrà, quest’anno essere calcolata su un importo massimo di euro 800 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. Resta il blocco della cumulabilità della detrazione in questione con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici rispetto al singolo alunno mentre in caso di più figli, se per uno di essi non ci si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica è possibile avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali.

Pace contributiva

La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta e spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. La circolare ricorda che la detrazione, spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno ed è calcolata sull’intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo.

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