Adempimenti

Modello 770, scadenza impossibile per colpa delle istruzioni

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di Marco Piazza

Rispettare la scadenza del 31 luglio per l'invio del modello 770 ordinario per gli intermediari finanziari è praticamente impossibile, specie a causa del fatto che le istruzioni non illustrano in modo sufficientemente dettagliato l'esposizione dei dati relativi ad alcune novità di fine 2013.
Ci si riferisce, in particolare, alla rappresentazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sul risparmio amministrato versata dagli intermediari entro il 16 dicembre 2013 (codice di versamento 1140) e utilizzata a scomputo dell'imposta sostitutiva prelevata sulle plusvalenze realizzate dalla clientela nei mesi di novembre e dicembre 2013.
Con riferimento all'acconto non è chiaro come si debbano comportare gli intermediari che lo hanno, in tutto o in parte, compensato con precedenti versamenti in eccesso di imposte e ritenute. Dovrebbero indicare i crediti utilizzati nel punto 5 ("Utilizzo di versamenti in eccesso") del corrispondente rigo della Sezione III del quadro ST e riportare l'ammontare (netto) versato – iscritto al punto 7 nel rigo SX1, colonna 4 – fra i "Versamenti 2013 in eccesso". Ma risulta che i diagnostici ministeriali non consentano di iscrivere nel punto 5 del quadro ST un ammontare maggiore di quellio indicato nel punto 3 ("Imposta applicata"), importo che non può essere diverso da zoero, dato che l'acconto non viene "prelevato" dal contto del cliente. Inoltre, i programmi riportano in automatico gli importi indicati nel citato punto 5 del quadro ST nella colonna 5 del rigo SX4 (ammontare di credito utilizzato a scomputo dei versamenti 2013), mentre le istruzioni – modificate con il provvedimento del 12 maggio 2014 – lo vietano.
A ciò va aggiunto che la modulistica induce ad indicare l'acconto versato nella colonna 4 del rigo SX4 (crediti maturati nel 2013) congiuntamente con gli altri versamenti in eccesso del 2013. Ma la natura degli acconti delle imposte sostitutive sul risparmio amministrato è diversa da quella degli altri versamenti in eccesso. Gli acconti, infatti, sono scomputabili solo dall'imposte sostitutiva sulle plusvalenze (codice 1102), non possono essere chiesti a rimborso, compensati con altre imposte o compensati nel modello F24. Pare quindi che il contribuente debba tenere extracontabilmente memoria della composizione della colonna 4 citata.
Considerata la diffusione del problema (riguarda praticamente tutti gli intermediari finanziari che sono i principali "utenti" del modello 770 ordinario), e l'importanza delle somme in gioco, qualche chiarimento in più sulle modalità di compilazione dei vari quadri della dichiarazione sarebbe stata utile.
Una cosa che è difficile comprendere è perché sia così difficile "far parlare" le istruzioni con le specifiche tecniche e perché i diagnostici ministeriali, a distanza di due mesi, non abbiano ancora recepito il provvedimento del 12 maggio 2014.

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