Adempimenti

Nuova dichiarazione Imu in «Gazzetta», fabbricati merce da blindare

Pubblicato il Dm Economia del 29 luglio con il modello definitivo. Presentazione cautelativa dopo le ultime indicazioni della giurisprudenza

di Giuseppe Debenedetto

Con il Dm dell’Economia del 29 luglio 2022 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dell’8 agosto) scatta l’obbligo di presentare la nuova dichiarazione Imu nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal comune.

Tra questi va segnalata la novità per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita («beni merce»), costituita dalla modifica del codice di riferimento («7» anziché «8»), da indicare nell’apposito campo riguardante le caratteristiche di identificazione degli immobili.

Si tratta dei fabbricati costruiti dalle imprese edilizie e rimasti invenduti, che da quest’anno sono esenti dall’Imu, mentre per il 2020 e il 2021 hanno usufruito di un regime agevolato con aliquota ridotta all’1 per mille, che i comuni avrebbero potuto aumentare fino al 2,5 per mille o diminuire fino all’azzeramento, a condizione però che i fabbricati non siano locati.

Una questione non chiarita dal decreto 29 luglio 2022 è se per questi fabbricati la nuova dichiarazione deve essere presentata «a pena di decadenza» dal beneficio, come previsto dall’articolo 2, comma 5-bis, del Dl 102/2013, in assenza della quale il contribuente perde l’agevolazione (Cassazione decisione n. 21465/2020).

Il problema si pone dal 2020, considerato che la disciplina della nuova Imu (legge 160/2019) non prevede più le fattispecie di dichiarazioni da presentare a pena di decadenza dal beneficio, tra cui i fabbricati «merce». Sul punto è intervenuto il dipartimento delle Finanze a Telefisco 2020, evidenziando che nel nuovo impianto normativo dell’Imu non vengono più riproposte quelle norme che subordinavano, a pena di decadenza, il riconoscimento delle agevolazioni, al previo assolvimento dell’obbligo dichiarativo, come nel caso dei beni-merce.

Ne consegue che, in mancanza della dichiarazione, il contribuente non perde mai il diritto al beneficio previsto dalla norma, ma potrà al più essere sanzionato con il minimo importo previsto per legge (50 euro), peraltro riducibile ad un terzo in caso di adesione.

Tuttavia con la recente pronuncia 5191/2022 la Cassazione ha confermato che l’esonero dall’Imu per i fabbricati merce presuppone la presentazione della dichiarazione, evidenziando che la legge 160/2019 non ha abrogato il Dl 102/2013.

Affermazione che sembra mettere in discussione quanto sostenuto dal Mef a Telefisco 2020, per cui nel dubbio è consigliabile presentare comunque la dichiarazione, se non si vuole rischiare di perdere l’agevolazione.

Articolo aggiornato l’ 8 agosto 2022 alle ore 20:30

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©