Modello Iva 2018: nel rigo VE38 lo split payment per controllate e quotate
L’articolo 1 Dl 50/2017 ha esteso, con decorrenza 1° luglio 2017, l’applicazione dello split payment ai rapporti economici con enti e società riconducibili, direttamente o indirettamente, alle pubbliche amministrazioni, nonché a quelli intercorsi con società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana. Per tale ragione il modello Iva 2018 ha adeguato il rigo VE38, dedicato ad accogliere gli imponibili soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti, rinominandolo «Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter» per evidenziare l’inclusione di operazioni poste in essere anche con soggetti diversi dalle Pa.
Lo split payment, disciplinato dall’articolo 17-ter Dpr 633/1972, è quel meccanismo di versamento dell’Iva su operazioni di cessione di beni e/o prestazioni di servizi in cui si assiste ad un cambio della soggettività passiva che vede protagonista non più il soggetto cedente/prestatore, come previsto dalle regole tradizionali, ma il cessionario/committente che sarà chiamato ad eseguire il pagamento all’erario.
Nello specifico la scissione dei pagamenti deve essere posta in essere per tutte quelle operazioni eseguite nei confronti di:
•Stato;
•Organi dello Stato;
•Enti pubblici territoriali;
•Consorzi tra enti pubblici territoriali (costituiti ex art. 31 D.Lgs. 267/2000);
•Cciaa;
•Università;
•Asl;
•Ospedali;
•Enti pubblici di ricovero e di cura con prevalente carattere di scientifico
•Enti previdenziali;
e dal 1° Luglio 2017, a seguito delle modifiche apportate al richiamato articolo 17-ter dal Dl 50/2017, anche alle operazioni verso:
•società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
•società controllate direttamente dalle Pubbliche amministrazioni locali;
•società controllate direttamente o indirettamente dalle precedenti;
•società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Da un punto di vista strettamente operativo se il committente/cessionario ha l’onere di versare l’Iva in luogo del fornitore e di detrarla secondo le modalità ed i termini esplicitati nelle circolari 27/E/2017 e 1/E/2018, quest’ultimo, dovrà riportare l’imponibile di tali cessioni/prestazioni nella propria dichiarazione Iva tra le “altre operazioni” (sez.4) del quadro VE “Operazioni attive e determinazione del volume d’affari” rigo VE38 che in occasione dell’estensione dello split payment ad altri soggetti, oltre alle Pubbliche amministrazioni, ha modificato la denominazione da “ Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 17-ter” (Iva 2017) in “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter” (Iva 2018).
Infine, sembra opportuno specificare che la soggettività passiva da split payment è stata ulteriormente estesa a seguito delle modifiche apportate al citato articolo 17-ter dall’art. 3 Dl 148/2017, con effetto sulle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2018, anche a enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; nonché alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento.
Le istruzioni al modello Iva 2018
Forfettari e precompilata, nel quadro LM anche i compensi non effettivamente percepiti
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware