Imposte

Nel modello Redditi PF i bonus per bici, vacanze e imprenditori

Dalle locazioni alla sanificazione, in RU vanno indicate le agevolazioni introdotte con i decreti anti Covid-19

Photo by Markus Spiske on Unsplash

di Federico Gavioli

Nei modelli dichiarativi 2021 (periodo d’imposta 2020) sono contenuti diversi crediti d’imposta introdotti con i vari decreti legge emanati a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Ecco i principali bonus presenti nel modello Redditi persone fisiche (PF).

Il quadro CR (crediti di imposta) che deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti emergono due importanti novità.

Nella Sezione XII (Altri crediti d’imposta) è stato introdotto con il Dl Rilancio 34/2020 il nuovo il credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile; per tali spese è riconosciuto un credito massimo di 750 euro a coloro che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Il credito d’imposta spettante è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Nel quadro RP (oneri e spese), con il codice 4, deve essere indicato l’importo del credito d’imposta vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno. Va rilevato che è necessario riportare l’importo del “bonus vacanze” da recuperare in colonna 3, nel rigo RN41.

Va evidenziato che il cosiddetto “bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dall’articolo 176 del Dl Rilancio 34/20 e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto dal 1° luglio scorso. Per effetto della conversione in legge del decreto “Milleproroghe” (legge 26 febbraio 2021, n.21, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 1° marzo), il termine per l’utilizzo del bonus è prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021.

Di rilievo anche le novità contenute nel quadro RU del modello redditi PF, che deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.

Relativamente alle agevolazioni legati alla decretazione d’urgenza per Covid-19, vanno inseriti, se utilizzati, i seguenti codici identificativi:
● credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda con il codice credito «H8» (si tratta del credito d’imposta commisurato ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e ai canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, previsto dall’articolo 28 del Dl 34/20 e ampliato dal legislatore con i successivi decreti leggi, compresa anche la legge di Bilancio 2021);
● credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione: codice credito «H9»;
● credito d’imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi: codice credito «I1»;
● credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro: codice credito «I6»;
● credito d’imposta per il recupero dei buoni vacanza: codice credito «I7».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©